Ho ricevuto una multa per passaggio con il rosso di un motorino con il "mio contrassegno" in una provincia limitrofa alla mia. Il motorino non è stato fermato per la contestazione della violazione. Il mio vero contrassegno non esce dal cassetto della scrivania della mia casa da tre anni (nel frattempo ho una moto 125 targata e ho rottamato il mio vecchio ciclomotore al momento dell'acquisto di questa). Ho fatto ricorso al Prefetto ma nonostante le prove addotte a mio favore mi ha dato torto (6 mesi dopo il mio ricorso).
Vorrei sapere come posso ottenere giustizia e come provare il fatto che il mio contrassegno non è mai uscito da casa mia. Grazie Simone 
PS cosa sarebbe successo se un ciclomotore con contrassegno clonato avesse investito qualcuno e poi fosse fuggito? Vado in galera io, anche se sono innocente, solo perché ho tenuto il contrassegno per il futuro?

Non conosciamo il testo dettagliato del ricorso da te proposto al Prefetto ai sensi dell’art. 203 del D. Leg.vo 30.04.1992 nr. 285 – Codice della Strada – ne quali documenti siano stati presentati e se sia stata richiesta l’audizione personale.

Noi crediamo nella tua buona fede, ma indubbiamente se il Prefetto ha ben esaminato il verbale e gli atti prodotti, nonchè il ricorso ed i documenti allegati, se ti ha ascoltato ( qualora tu lo abbia richiesto ), o non ha ritenuto opportuno ascoltarti ( se tu non lo hai richiesto), se ha ritenuto fondato l’accertamento originale ed ha emesso l’ordinanza motivata con l’ingiunzione del pagamento di una determinata somma ( tale atto va emesso al massimo entro 150 gg. dalla notificazione dell’atto della commessa violazione all’intestatario del contrassegno identificativo – giorni così distinti : 60 gg. ha di tempo il trasgressore per la presentazione del ricorso + 30 gg. ha di tempo il Comando o l’Ufficio per la sua trasmissione + 60 gg. ha di tempo il Prefetto per decidere in merito ), avrà avuto motivi certi per non accogliere detto ricorso.

Comunque, se ciò non dovesse essere di tuo gradimento, come pensiamo, il successivo art 205 del Codice della Strada ti da l’opportunità di proporre opposizione entro il termine di 30 gg. dalla notificazione del provvedimento prefettizio innanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 37 della Legge 21.11.1991 nr. 374).

-P.S. (n.d.r.) se si ripetesse casi analoghi è bene presentare una segnalazione all'Autorità Giudiziaria-


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