Buongiorno, mi riferisco alle polemiche suscitate dalla contravvenzione elevata ad un ragazzo di Verona perché utilizzava il cellulare mentre era alla guida della sua bicicletta e alla successiva dichiarazione del comandante della polizia municipale di Verona che giudicava corretta l'applicazione dell'art 173 del c.d.s. Asserendo che la bicicletta è un veicolo e pertanto la contravvenzione è legittima. Che sia pericoloso parlare al cellulare andando in bicicletta è fuor di dubbio. Penso però che il ciclista si vedrà annullata la multa dal giudice di pace in quanto, a mio parere, è errato contestare ad un ciclista la guida usando apparecchi radiotelefonici (art. 173 comma 2 c.d.s.) Poiché il citato articolo fa riferimento (al comma 1) ai titolari di patente di guida e non mi risulta sia necessaria la patente per guidare la bicicletta. Ci starebbe bene, secondo me, invece, l'applicazione dell'art 141 del c.d.s. Che al secondo comma prevede che "il conducente (in questo caso di qualunque veicolo o animale) deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile." e, tenendo il cellulare all'orecchio, non è possibile tenere ambedue le mani sul manubrio ed ecco che potrebbe scattare l'infrazione per guida pericolosa. Vorrei conoscere la vostra opinione in merito. Saluti Giuseppe


La vicenda si potrebbe intitolare "tanto rumore per nulla", come spesso accade per le vicende che vengono amplificate ad arte dai media per aumentare le tirature dei giornali, l'attenzione ai notiziari o le visite nei siti Web. Ha ragione il Comandante di Verona nel sostenere la correttezza dell'operato della Polizia Municipale, in quanto l'articolo 173 vieta ai conducenti di guidare utilizzando il cellulare, al di fuori delle deroghe che ben conosciamo. (É vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. É consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.) A nulla rileva poi la questione della sanzione accessoria e della decurtazione dei punti, che per i conducenti di velocipedi non trovano applicazione al pari di tutti le altre violazioni commesse dagli stessi (come ad esempio la guida in stato di ebbrezza). Posso concordare in parte con l'applicazione in concorso dell'articolo 141, se viene dimostrato che la velocità del conducente non è commisurata alla situazione di fatto (se il conducente va a passo d'uomo in bicicletta, anche se utilizza il cellulare, avrei difficoltà a condividere l'applicazione della sanzione). Semmai potrebbero sorgere dubbi sulla relazione dell'articolo 182, comma 2 che ritengo però assorbito dalla norma speciale che per me è costituita dall'articolo 173 visto che il comportamento vietato è perfettamente descritto in tale norma che costituisce ipotesi speciale rispetto a quella generale dell'articolo 182, comma 2 (o dell'articolo 170, se si tratta di ciclomotori o motocicli).

Giuseppe Carmagnini