Salve,volevo porgervi una domanda su un fatto capitatomi lo scorso 26 ottobre: dopo le 21 ho sostato in una via direttamente collegata ad un piazzale privato,al mio ritorno,circa le 24,la mia auto è stata rimossa. Mi sono recato al deposito e ho appreso che per riavere la mia auto dovevo pagare immediatamente 120euro alla ditta di rimozione,inoltre non mi è stato fatto vedere alcun verbale che attestasse l'effettiva sosta in zona vietata e che autorizzasse la ditta al sequestro del mezzo. Loro insistevano del fatto di aver un contratto privato con il proprietario della zona privata (zona non ben specificata e i cui cartelli erano stati resi illeggibili),di aver il potere di rimozione senza la notifica all'autorità e di versare a loro la cauzione. Per concludere mi hanno rilasciato la fattura per il ritiro dell'auto con luogo errato di rimozione (all'interno della proprietà privata) e se volevo far ricorso per un possibile rimborso dovevo recarmi direttamente dal proprietario della zona. Dopo tutto vi volevo chiedere se la rimozione del mio veicolo è legale senza la presenza di un pubblico ufficiale?inoltre se è legale versare direttamente la cauzione alla ditta? Grazie.

L'ente proprietario della strada o dell'area come nel caso proposto, ai sensi dell'art.5 e quindi 6 o 7 e 38 del C.d.S. deve occuparsi di predisporre idonea segnaletica che si conformi ai dettami del codice, altrochè rispondere alle caratteristiche individuate da eventuali direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Allo stesso tempo consente, previo accordo, se concessionario di area adibita a parcheggio e autorità territoriale (Comune o Prefetto) di regolarla secondo i criteri che più ritiene opportuno purchè la segnaletica adottata sia idonea e conforme a quella prevista dal regolamento d'esecuzione del vigente C.d.S. (ad es. può ricevuto il nulla osta predisporre dove crede i divieti di sosta purchè secondo codice). Sicchè in forza di un cartello che vieti la sosta con pannello integrativo indicante rimozione potrà adottare semplicemente il provvedimento della rimozione. Ci sarebbe però da comprendere se anche la strada afferente all'area privata rientri nelle competenze e nella disponibilità e quindi nel "raggio d'azione" del privato. Inoltre nulla vieta di proporre ricorso anche qualora la segnaletica in loco sia anche solo parzialmente deteriorata, venendo meno i presupposti dell'art. 38 c.7 del codice.

Alessandro Fortuna