Salve come nuovo iscritto approfitto subito per avere una delucidazione. Volevo sapere se dovendo contravvenzionare un passo carrabile ai sensi dell'art. 22 del cds la cui proprietà è di 6 persone (documentato con atti notarili) è giusto si redigere sei verbali per ciascun proprietario come prevede l'art. 5 della l. 689 ma devono pagare tutti e sei per una sola infrazione? E' corretto trascrivere nelle annotazioni sul verbale che....la sanzione è dovuta una sola volta ed estingue gli altri dal pagamento....Chiedo questo poichè tale situazione nella mia zona dove opero accade frequentemente e i cittadini mi chiedono giustamente spiegazioni in merito. Grazie per l'eventuale risposta al mio quesito e complimenti per questa iniziativa che non può che far bene sia al semplice cittadino che agli operatori direttamente interessati.

 
E' essenziale prima di tutto accertare se è presente un amministratore, ovvero se si tratta solo di una proprietà comune a più proprietari (coproprietari o condomini) i quali, ognuno per conto proprio aveva in questo caso l'obbligo di regolarizzare la situazione e omettendo di provvedervi ognuno ha commesso la violazione di cui all'articolo 22.  

La prima considerazione da fare è quella relativa all’art. 3 della L.689/81 trattante l’Elemento Soggettivo. Tale articolo recita “1-Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 2-Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.”. Una siffatta formulazione, nonché la stretta derivazione della legge di depenalizzazione dalle norme penali, impone, là dove possibile, l’individuazione del soggetto responsabile del comportamento antigiuridico.

A questo punto risulta più agevole anche la lettura dell’art. 5 della L. 689/91 (Concorso di Persone) la dove si legge che “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.

Risulta evidente, dall’analisi del disposto dell’art. 3 così come dal principio penalistico cui discende strettamente la norma in questione, che si ha concorso quando la violazione amministrativa  si concretizza con il contributo, materiale e/o morale, di più persone. Tale nesso di causalità deve essere dimostrato dall’autorità irrogatrice la sanzione. Risulta evidente che dell’illecito amministrativo, in riferimento al condominio, risponde, se tale illecito deriva da un comportamento attivo, la singola persona fisica che lo ha posto in essere salvo il concorso materiale o morale di altre persone fisiche; qualora invece l’illecito amministrativo derivi da un comportamento omissivo, dello stesso rispondono tutti coloro che all’interno del condominio avevano il dovere/potere di provvedere  personalmente ad adottare un determinato comportamento come amministratori, legali rappresentanti o come nel caso di specie, ogni singolo condomino. Proprio in virtù di questa interpretazione, che si ripete di diretta derivazione penalistica, se dalla caduta di intonaco della facciata fossero derivati danni alle persone, sicuramente la responsabilità penale sarebbe concorsuale.
Nel caso in cui i condomini siano più di 4 l’assemblea, ai sensi dell’articolo 1129 cc, nomina un amministratore e se non vi provvede, la nomina è fatta dall’AG su ricorso di uno o più condomini. Pertanto, se vi è stata nomina dell’amministratore, lo stesso è responsabile ai sensi dell’articolo 1130 del cc dell’esecuzione della delibera di assemblea dei condomini relativa appunto alle opere di manutenzione straordinaria, addirittura, l’amministratore ai sensi dell’articolo 1135, ultimo comma, potrebbe ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestono carattere di urgenza. In mancanza di amministratore, l’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata, ai sensi dell’articolo 66 delle disp. att. e trans. Cc ad iniziativa di ciascun condomino. Da ciò emerge il potere dovere da parte ciascun condomino di attivarsi se non in prima persona, in sede assembleare per l’esecuzione di opere di manutenzione, tanto più laddove ne possa derivare una responsabilità amministrativa e/o penale. L’inerzia di ciascuno non può essere riferita impersonalmente al condominio, ma ciascun condomino ne risponde a titolo personale.
A questo punto entra in gioco l’art. 6 della L. 689/81 (SOLIDARIETA’) che così recita “……… Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della violazione da questo dovuta. ……….”

Nel caso in cui, quindi, è stato nominato l’amministratore, lo stesso è responsabile della violazione, mentre il condominio lo è a titolo solidale.

Scendendo quindi nello specifico, l'articolo 22 pone a carico di "chiunque" apra o mantenga in esercizio un passo carrabile di richiedere l'autorizzazione.

Nel condominio, pur costituito da più di 4 comproprietari pare non esistere un amministratore, né risulta uno specifico obbligo in capo ad alcuno dei condomini.
In tal senso, ciascuno dei comproprietari, unitamente o disgiuntamente avrebbe avuto l’obbligo di provvedere a chiedere l'autorizzazione.

Sotto questo aspetto, a fronte di una condotta omissiva posta in essere da ciascun condomino, corrisponde una sanzione che va a punire il singolo comportamento antigiuridico, costituito, appunto, dall’omessa richiesta dell'autorizzazione, né vale richiamarsi al principio della solidarietà, che è istituto con finalità diverse  rispetto a quelle previste dall’articolo 5 della L. 689/81.

In buona sostanza, il condominio così costituito è equiparabile ad una società di fatto, nella quale la responsabilità per la condotta omissiva, cade su ogni singolo socio. “In una società di fatto l'amministrazione, salvo patto contrario, spetta a ogni socio in maniera disgiunta. Per quanto sopra, in difetto di accordi contrari, ciascun socio, in caso di omissione, è assoggettabile alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria (nel caso, trattasi di versamento dei contributi previdenziali) . Sez. Lav., sent. n. 2037 del 23-02-1995, Rosati c. I.N.P.S (rv 490654).

 

 
 
Giuseppe Carmagnini