Salve, desidero proporre alla vostra gentile attenzione quanto accadutomi nei giorni scorsi. Ho trovato sulla mia auto una multa per aver parcheggiato in zona riservata ai taxi. In effetti all'inizio e alla fine di questa zona erano stati posti i cartelli tipici (taxi su sfondo arancione) con nella parte bassa una striscia con i simboli di rimozione forzata e divieto di sosta. Gli stalli non erano presenti (la zona riservata si trova su terra battuta!). Leggendo sul codice della strada ho trovato questi elementi: 1) il cartello taxi e' un segnale di indicazione (e non di divieto) 2) il divieto di sosta e rimozione forzata devono avere dimensioni minime di 20cm di diametro quando sono su cartelli composti (quello in questione non raggiunge i 10 cm) 3) mi sembra di capire che gli stalli per le zone riservate a invalidi e taxi devono essere circoscritti e devono riportare la scritta taxi). 4) i cartelli in questione non riportavano gli estremi dell'ordinanza ritenete che gli argomenti indicati possano ritenersi sufficienti per un ricorso? Vi ringrazio anticipatamente per la gentile collaborazione

 
Art. 158 comma 2 lettera D:
 
 La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
Chiarito il precetto che ritengo abbastanza chiaro affrontiamo la questione segnaletica:
Art. 38 comma 2 del CDS:
Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione
Si é dibattuto molto sul fatto che nel retro del cartello debbano essere riportati gli estremi dell'ordinanza etc etc....ma penso che la Cassazione abbia chiarito il concetto:

1.      Sentenza 18 maggio 2000, n° 6.474 – INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELL’ORDINANZA SUL RETRO DEI CARTELLI STRADALI – L’assenza degli estremi dell’ordinanza d’apposizione dell’obbligo o del divieto sul retro della segnaletica stradale verticale, previsto dall’art. 77 del DPR 495/92, non determina l’illegittimità del segnale e non consente di disobbedire al divieto od all’obbligo imposto col segnale stesso, atteso che l’indicazione non ha il fine di consentire il controllo da parte degli utenti, ma piuttosto quello di permettere all’Ente proprietario della strada di controllare la legittimità della segnaletica e di rimuovere quella apposta da soggetti incompetenti.

Dobbiamo essere pratici:   o la segnaletica non c'é o é fuorviante...allora si scatta qualche fotografia e si fa ricorso altrimenti si accetta la sanzione.

 

Ferrughelli Massimo