Ho fatto ricorso al prefetto di Roma per una multa per divieto di fermata elevata nel comune di Anzio, il segnale di divieto di fermata era occultato dagli alberi ed ad un altezza di circa 3mt, inoltre la vettura era parcheggiata all'interno delle strisce blu (seppur scolorite) ed ho provveduto a pagare il relativo ticket. Stessa cosa è capitata ad una coppia di amici che avevano parcheggiato dietro la mia autovettura. Il prefetto ha respinto il mio ricorso ed ora mi accingo ad avviare il ricorso presso il giudice di pace. Visto che la segnaletica verticale ed orizzontale era in aperta contraddizione ed ha indotto in errore più di un cittadino, confermato dal vigile che gentilmente mi ha spiegato le cause della contravvenzione, e visto la mia palese buona fede, ho pagato addirittura il ticket per la sosta, vorrei sapere se esiste un articolo del codice della strada a cui posso far riferimento per tutelarmi ulteriormente. Vi rendo noto che nel mio ricorso ho citato l'art.38 del cds, che sono in possesso di documentazione fotografica, del ticket relativo al pagamento della sosta e di un testimone che può confermare la presenza delle strisce blu se non bastassero le foto. Sono veramente disgustato dal comportamento di certe amministrazioni che operano in maniera truffaldina ai danni dei cittadini ed oggi sono ancor più amareggiato per la sentenza emessa dal prefetto che non ha tenuto conto della documentazione prodotta costringendomi ad un ulteriore perdita di tempo e denaro. Grazie per le informazioni che vorrete fornirmi. Buon lavoro Marco

 

 

Sebbene il fondamento giuridico della sanzione è riscontrabile nell' art. 38 c.2 del CDS ove prescrive che i segnali stradali sono ordinati gerarchicamente, prevedendo che i messaggi e le prescrizioni dettate dei segnali verticali prevalgono sui messaggi che si possono percepire dalla segnaletica orizzontale posta in loco, il Giudice di Pace, che nell' esaminare gli atti spesso e volentieri entra nel merito dell' attività esercitata dall' organo accertatore immedesimandosi nell' utente ricorrente, potrebbe giudicare la situazione esistente poco chiara e quindi fuorviante per l'utente della strada che è indotto in errore. In pratica la Prefettura esamina gli atti e i fondamenti giuridici sui quali gli stessi sono stati formulati e per quanto detto all'inizio la sanzione ci sta tutta. Il Giudice, in quanto tale, è chiamato a giudicare il comportamento delle parti (non solo dell' organo accertatore ma anche dell' ente proprietario della strada ). E' possibile a detta dello scrivente, intraprendere la strada dell' opposizione innanzi al Giudice di Pace del decreto prefettizio nella speranza che venga giudicato in buona fede il suo comportamento e che la sanzione è stata legittimamente elevata in un contesto poco chiaro e fuorviante per l'utente della strada. In sostanza il Giudice potrebbe dire che l' organo accertatore ha operato secondo legge ma l' ente proprietario non ha reso chiaro quale provvedimento ha inteso adottare in quel tratto di strada.

 Ferrughelli Massimo