È possibile contestare una multa di sosta senza disco orario se sul segnale stradale non c'e' il numero di ordinanza?
Grazie.


Vorrei quali sentenze hanno ritenuto illegittimi i cartelli verticali privi del riferimento dell'ordinanza sindacale sul retro. Potete indicare ove trovare tali sentenze? 

Le sentenze a cui Lei fa riferimento sono oramai datate ( Giudici di pace di Cesena, Genova e La Spezia) e in verità vi è stata una inversione di tendenza ed una presa di posizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Non saprei al momento indicarle dove reperire tali sentenze, ma le ricordo che essendo pronunce di merito non sono assolutamente vincolanti, come non lo sono addirittura quelle di legittimità della Corte di Cassazione.

 La dottrina maggioritaria è concorde nell’affermare l’inessenzialità della presenza dei dati richiesti dall’articolo 77 del regolamento del cds ai fini della legittimità della segnaletica. Per quanto più volte argomentato, la prescrizione dell'ultimo comma dell'articolo 77 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 è improduttiva di effetti diretti sulla legittimità della segnaletica (salvo pronunce contrarie nei giudizi di merito), e quindi è legittimo anche l'accertamento della violazione delle prescrizioni imposte da questa, in quanto il dettato dell'ultimo comma dell'articolo 77 si può considerare ordinatorio e non perentorio. Infatti, laddove il Legislatore ha voluto legare alla mancanza di elementi previsti dal regolamento un effetto sulla validità della segnaletica, lo ha fatto specificandolo, segnatamente all'articolo 120, comma 1, lettera e) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, in relazione al segnale di "passo carrabile"; tale segnale non esplica alcun effetto se non riporta sul fronte il numero e l'anno del rilascio, oltre all'ente che lo ha rilasciato ed in tal senso, essendo prevista dallo stesso comma la nullità della prescrizione non regolamentare (perentorietà) . È quindi pacifico che negli altri casi la presenza degli elementi previsti non assurge a crisma di legittimità della segnaletica, ma solo a strumento di eventuale facilitazione nel controllo.

Questo non significa che l'ente proprietario della strada non debba rispettare il dettato dell'articolo 77, non fosse altro per evitare un inutile e dannoso contenzioso. 

Giudice di Pace Centuripe 29/9/2003 n. 74

Legittimità della segnaletica e indicazione prevista dall'articolo 77, comma 7, del regolamento


Una volta stabilito che il segnale è stato apposto a seguito di un'ordinanza, come dispone il codice della strada, deve essere valutato se questo sia idoneo a rendere edotto l'utente della strada della particolare norma di comportamento prevista dalla legge; l'assenza delle indicazioni previste dall'articolo 77 del regolamento di esecuzione del codice della strada non è idonea a determinare l'illegittimità e la non validità del segnale, ma si risolve in una semplice irregolarità amministrativa. Il giudicante, richiamandosi alla dottrina maggioritaria, conferma che un atto amministrativo è irregolare quando viola una norma di minore rilievo, ovvero quando è affetto da una imperfezione di limitata gravità, che lo rende non tanto invalido, quanto invece soltanto irrituale. Un diverso orientamento peccherebbe di eccessivo formalismo, mentre invece è essenziale tenere presente la sostanza. Se può essere vero che le iscrizioni dei dati sul retro del cartello possono costituire per l'utente una garanzia di autenticità della segnaletica, è altrettanto vero che questo può essere utile in una grande città, dove la notevole estensione del territorio può rendere molto difficile, se non impossibile, la vigilanza e il controllo del segnale stradale da parte delle autorità, ma questo non può valere in una piccola città dove il cartello, collocato in piazza del Duomo, è agevolmente oggetto di continua vigilanza da parte della polizia municipale.

Giuseppe Carmagnini

 

 


 

>