Buongiorno ho una situazione un po' particolare su cui vorrei sottoporvi qualche domanda. Oltre a complimentarmi per il vostro utilissimo sito, vi ringrazio in anticipo della risposta perché non saprei davvero a chi rivolgermi per fare luce ai miei dubbi. Premetto che guido da 18 anni e non ho mai avuto multe. Qualche giorno fa sono stato fermato dalla polizia perché procedevo sulla corsia di emergenza ed ho ricevuto un verbale con 357euro di multa + decurtazione di 10 punti + sospensione della patente. Non avendo con me la patente (ulteriore multa di 35euro nello stesso verbale), non hanno potuto trattenerla, per cui mi hanno segnalato l'obbligo di esibizione dei documenti entro 30 giorni, e ai sensi dell'art. 218/1° mi hanno rilasciato permesso provvisorio per recarmi a casa. Ovviamente prima della scadenza ho intenzione di pagare il dovuto, né mi crea dubbi la questione dei punti che prima o poi verranno decurtati. i dubbi invece sono inerenti alla sospensione perché nel mio caso non capisco diverse cose cui vi chiedo cortesemente risposta: 1) la sospensione decorre dal giorno del verbale o dal giorno in cui mi presento per l'esibizione del documento? 2) la seconda domanda è conseguenza della prima: visto che mi è stato rilasciato permesso provvisorio per recarmi a casa (come se mi avessero ritirato la patente, cosa che invece, ripeto, non è avvenuta perché non la portavo con me), ma in realtà ho 30 giorni di tempo per esibirla, in questo periodo di 30 giorni a quali conseguenze sono sottoposto guidando qualora dovessero fermarmi? 3) anche la terza domanda è una conseguenza della prima: i 15 giorni che ha il prefetto per emanare l'ordinanza di sospensione (art. 218/2°) decorrono dal momento della contestazione o da quando mi recherò alla polizia per l'esibizione? 4) dietro al verbale è scritto che ai fini dell'esibizione posso inviare copia con autocertificazione tramite rr o fax: ciò mi cautela ai fini della sanzione ulteriore prevista dall'art. 180/8°? e ai fini della sospensione che effetto ha, (visto che non potrebbero trattenermela neanche in questo caso)? 5) qualora dopo 30 giorni non mi presentassi per l'esibizione dei documenti, il regolare pagamento della conseguente futura sanzione accessoria prevista dall'art. 180/1° cancella la pena della sospensione? Mi scuso per la complessità della domanda e vi ringrazio sentitamente per l'eventuale risposta. cordiali saluti

La norma e la prassi prevedono che la sospensione inizi dal giorno del ritiro; il problema è il periodo transitorio, cioè se la patente sia già da considerarsi sospesa o se si possa circolare lo stesso. Visti gli ondivaghi indirizzi le consiglio di consegnare quanto prima il documento in modo da scontare la sospensione effettiva più celermente possibile, vista anche la pesante sanzione prevista dall'articolo 218. Al punto 2 ho già risposto. Punto 3); i 15 giorni decorrono per il prefetto dal ricevimento della patente, secondo lo stesso articolo 218. 4) la presentazione via fax è conseguenza di un discutibile indirizzo ministeriale, ma non risolve il suo problema, anche se la pone al riparo dalla ulteriore sanzione in quanto si sarebbe attenuto all'obbligo imposto.5) assolutamente no. Il prefetto in questi casi può emettere l'ordinanza chiedendo la consegna della patente pena l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale. Quindi, ove non si intenda proporre ricorso, si consiglia di presentare la patente e recarsi in prefettura onde velocizzare la conclusione del procedimento.

Giuseppe Carmagnini