Gentile vigile, un mio amico ha ricevuto una contravvenzione ai sensi dell'art. 142, 12 e 16 c. C.d.s. La quale prevede la sospensione della patente da uno a tre mesi e per vari motivi ha ritenuto di fare ricorso al prefetto. L'art. 218 c.d.s. Che disciplina la sospensione della patente, al secondo comma dispone che qualora non sia stata notificata ordinanza della sospensione da parte del prefetto, il titolare della patente possa richiederne la restituzione trascorsi entro 20 gg. (5gg + 15 gg. ) il mio amico si è recato in prefettura dopo 20 gg. Dal ritiro con un'istanza motivata e loro non gliel'hanno restituita. È corretto questo atteggiamento? Cosa può fare?grazie 

 

Ad una istanza motivata formalmente presentata deve essere data una risposta altrettanto motivata, da cui emergano le ragioni del rifiuto. Per come riportato il fatto nel quesito non pare corretto l'atteggiamento della prefettura, ma conviene acquisire un rifiuto scritto prima di presentare formale reclamo e contestuale ricorso in opposizione al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 218.

Giuseppe Carmagnini