Buongiorno, le scrivo per questo problema: a fine luglio mi è stata ritirata (e sospesa) la patente per guida in stato di ebbrezza (1.36 il valore massimo) per 15 gg. Ho riavuto la patente per metà agosto e da lì in poi mi hanno detto che potevo circolare. Il 2 ottobre mi è giunta la notifica da parte della questura della mia zona che mi invita a presentarmi entro 60 gg in commissione medica (alla quale dovrò presentare una sfilza di esami del sangue). Bene, vengo al bello: siccome il 18 settembre la mia patente scade (sono in possesso di una patente speciale con rinnovo biennale) mi sono appoggiato ad una scuola guida per la prenotazione della visita presso la commissione medica. Mi è stato però riferito dal titolare della scuola guida che la mia visita è stata spostata di oltre un mese (i tempi per svolgere gli esami del sangue sono parecchio lunghi e le commissioni mediche sono iper intasate) in quanto non è possibile effettuare un rinnovo di patente se questa si trova in stato di "revisione". Ovvero se mi fossi recato a sostenere la visita in commissione per il rinnovo sarei stato rispedito a casa. Ora mi chiedo: è possibile tutto ciò? O meglio perchè non esiste un documento che mi informi di questo fatto? Accetto, logicamente, la legge, ma mi piacerebbe poter ricevere informazioni un pò più chiare senza dover arrivare all'ultimo ed essere preso così in contropiede. Ho scaricato, ad esempio, le regole della patente a punti dal sito del ministero dei trasporti, ma di tutto ciò non viene esplicato nulla. Per di più ora la mia patente scadrà e così per oltre un mese non potrò circolare. Perchè non posso effettuare un rinnovo se la mia patente si trova in stato di revisione e perchè nessuno mi ha avvertito di questa complicazione un pò prima? Grazie, un automobilista pentito, ma anche molto, molto deluso dalle leggi italiane.

Cerco di capire....
 
Dunque, la patente scadeva il 18 settembre che ha riavuto ad agosto e quindi prima della scadenza ha iniziato le pratiche perchè ha una patente speciale (ma questo rileva ad un altro fine).... nel frattempo è in corso la procedura di revisione e quindi le dicono che non è possibile effettuare il rinnovo sino all'esito di tale prova legata alla violazione dell'articolo 186.
Premesso il fatto che nei casi di revisione è requisito di regolarità della procedura (da impugnarsi eventualmente davanti al TAR che ha indirizzo costante in merito) l'avviso di avvio del procedimento, proprio per consentire all'interessato la partecipazione e il controllo dell'operato della PA, mi risulta che proprio per la complessità dei rinnovi in commissione medica che possono portare a rinvii della visita oltre la scadenza,  la motorizzazione rilasci una sorta di prenotazione che permette la circolazione (solo nei casi di patenti speciali) anche oltre la data di scadenza, se la prenotazione è stata effettuata prima. In realtà mi sembra di rilevare un malfunzionamento della P.A. in quanto Lei ha diritto a circolare sino al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del verbale, dato che la norma prevede la sospensione della patente sino all'esito della visita in commissione solo se il tasso alcolemico rilevato è superiore a 1,5 g/l; negli altri casi la sospensione avverrà solo dopo l'inutile decorso del termine per sottoporsi alla visita in commissione.
La consiglio di rivolgersi direttamente all'uff. prov. della motorizzazione (DTT) facendo istanza scritta e chiedendo il rilascio della prenotazione. resta inteso che, purtroppo, decorso il 60° giorno dal 2 ottobre le dovrebbe essere notificato un ulteriore provvedimento di sospensione sino all'esito della prova. Controlli eventualmente anche se ha ricevuto l'avviso di avvio del procedimento di revisione prima del 2 ottobre, altrimenti le consiglio di ricercare sul sito del Consiglio di Stato le recenti sentenze in merito alla mancata comunicazione ai sensi della l. n. 241/90.
 
Giuseppe Carmagnini