Gentile redazione de "Vigile Amico", mi rivolgo a voi per due informazioni: nella città dove vivo (Trieste) e dove sono rappresentante di un'associazione di disabili, ci troviamo alle prese con un problema posto dal gestore (una municipalizzata) delle aree di sosta a pagamento, le cosi dette strisce blu. Sebbene sia permesso il parcheggio gratuito nelle strisce blu, qualora siano occupati i parcheggi disabili, il gestore, invocando motivazioni di bilancio, limita la sosta ad un solo veicolo e per un tempo "ragionevolmente" breve che viene indicato dallo stesso in max 3 ore. Posto che ritengo sia una limitazione del diritto concesso sulla base di numerose circolari e pareri del Ministero dei Trasporti, non disponendo dei riferimenti sapreste dirmi ed eventualmente fornirmi copia delle disposizioni Ministeriali? Il secondo quesito riguarda la segnaletica verticale, nelle aree di sosta riservate ai disabili, la segnaletica non riporta il numero di delibera o ordinanza e tanto meno la data, alcuni non riportano nemmeno l'omologazione del cartello e i dati del costruttore e la sua licenza, mentre alcuni sono paralleli al muro e non leggibili nella parte posteriore. La mia domanda è se sia vero che in mancanza dei riferimenti la segnaletica non è valida e che, in caso di ricorso, anche le sanzioni verrebbero annullate o si tratta di una leggenda?? quali sono gli articoli che regolamentano questa materia e dove sono reperibili?? Ringrazio fin d'ora per la disponibilità.

Le propongo una risposta ripresa dal sito Vigilare sulla strada di cui curo l'aggiornamento:
"Sulla base della circolare che segue e in relazione al dpr 503/96 direi che, salvo diversamente disposto dall'amministrazione, deve essere effettuato il pagamento.
Quindi, in assenza di un atto che disponga l’esenzione dal pagamento per i titolari di permesso rilasciato agli invalidi, la somma deve essere corrisposta.
Il problema non è comunque di facile soluzione, atteso il fatto che le autorizzazioni sono rilasciate a livello locale e sempre a livello locale sono stabilite le deroghe a cui la circolare fa riferimento.
Ora, si deve supporre che il veicolo sia stato lasciato in sosta negli stalli a pagamento poiché quelli riservati agli invalidi erano già occupati; ovviamente rimane fermo il principio dello stato di necessità, che comunque dovrà essere fatto valere, se del caso, in sede di ricorso.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi


Prot. n. M/2413-34
Roma, 18 giugno 2001

OGGETTO: Art. 157, comma 6, del C.d.S. - Mancato azionamento del dispositivo di controllo di durata della sosta - Persone invalide titolari dell’apposito contrassegno rilasciato ex art. 381 del regolamento di esecuzione del C.d.S. - Obbligo di effettuare il pagamento.


Con riferimento alla problematica indicata in oggetto, si fa presente che le persone invalide titolari dell’apposito contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli ai sensi dell’art. 381 del Reg. C.d.S. non possono utilizzare l’autorizzazione al di fuori dei casi per i quali è stata rilasciata.
Tra l’altro, è lo stesso art. 381, comma 2, Reg. C.d.S. a prevedere l’“autorizzazione in deroga”.
Appare evidente che particolari situazioni manifestate dalle persone invalide, in grado di escludere la illeicità del comportamento, possono essere valutate ai sensi dell’art. 4 legge 689/81 .

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Maffei
 
ed ancora
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503
Art. 11
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalidi
1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all’ art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo a loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare ovvero quando siano stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e " nelle aree pedonali urbane", così come definite dall’ art.3 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285 qualora è autorizzato l ‘ accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all’ art.12.
5. Nell’ ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

Art. 12
Contrassegno speciale
1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

Inoltre, vorrei richiamare la Sua attenzione anche sul comma 3 dell’articolo 188 del Cds, che non pone limiti alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide nelle aree di parcheggio a tempo determinato.


Quindi, come spesso accade, la normativa non è chiara ed addirittura nello stesso articolo 11 del DPR 503 esistono delle contraddizioni. Il comma 1 de DPR prevede che le autorità competenti permettono la sosta ai veicoli allo specifico servizio delle persone invalide anche quando questa sia stata vietata o limitata, sempre che ciò non crei grave intralcio alla circolazione. Poi, all’ultimo comma, stabilisce che nell’ ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili, facendo intendere che la sosta al di fuori degli stalli riservati sia a pagamento. A questo si aggiunge però anche l’articolo 188 del Codice della strada, che rimuove ogni limitazione temporale alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
Pare quindi da escludere la possibilità di assoggettare al pagamento degli oneri relativi alla sosta nelle aree di parcheggio a pagamento i veicoli al servizio delle persone invalide. Vi sono state già delle pronunce di merito che hanno escluso la possibilità di sanzionare il veicolo al servizio della persona invalida detentrice dell’apposito permesso, qualora sosti nelle aree a parcheggio a pagamento senza esporre il ticket, ritenendo che, trattandosi di un sistema di controllo della sosta a tempo determinato (a pagamento), intervenga la tutela dell’articolo 188, comma 3 del Codice della strada (pretore di Verona, sent. 457/99). Qualche dubbio lo si potrebbe avere laddove sia garantita la custodia del veicolo, ma non mi sembra il Suo caso, poiché vi sarebbe allora una prestazione di un servizio di cui anche la persona invalida potrebbe godere.
Il problema da lei prospettato pare tuttavia riguardare un altro aspetto della circolazione dei veicoli che espongono il contrassegno invalidi e cioè l’utilizzo illecito di tale autorizzazione; la questione deve essere risolta alla luce dell’articolo 188 o, nelle ipotesi più gravi, ai sensi del codice penale, laddove si ravvisi la falsificazione del permesso ovvero, come a volte accade, la sostituzione di persona nei casi in cui il conducente tenti di qualificarsi come la persona invalida, dichiarando di essere il titolare del permesso. Sicuramente un maggior controllo ed una rigorosa applicazione della normativa amministrativa e penale potranno ottenere migliori risultati che non obbligare al pagamento per la sosta i veicoli al servizio delle persone invalide. Inoltre, il controllo sull’uso delle autorizzazioni consentirà di limitare l’accesso dei veicoli, permettendo una più equa regolamentazione della circolazione e della sosta del territorio del Suo comune, agevolando le categorie disagiate, il tutto con un positivo ritorno di immagine per la Sua Amministrazione. Al contrario, sottoporre alla limitazione della sosta mediante il pagamento di una somma di denaro persone che realmente non hanno alternative, se non quella di sostare più vicino possibile al luogo che intendono raggiungere, al di là della discussa legittimità della scelta, pare una decisione non opportuna sotto il profilo della tutela delle persone portatrici di handicap.
La materia che regola il transito e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide deve essere regolamentata alla luce del DPR 503/96, del Codice della strada ed del conseguente indirizzo di ogni amministrazione locale, al fine di evitare difformità di applicazione della normativa statale all’interno dello stesso territorio di competenza. "
 
Per quanto attiene il secondo quesito, ci sono stati in passato indirizzi dei giudici di merito (gdp cesena, genevo etc) che hanno ritenuto illegittima la segnaletica senza le indicazioni sul retro, quali previste dall'articolo 77 del regolamento. Chi scrive ha sempre ritenuto tale indirizzo aberrante e il ministero delle infrastrutture ha confermato questa mia interpretazione. Sono seguite poi sentenze dei giudici di pace e anche le prefetture sembrano aderire ad una interpretazione più coerente al dettato normativo. Quindi la risposta è che sicuramente l'assenza delle indicazioni sul retro del cartello possono essere definite irregolarità (ma solo se il cartello è stato posizionato dopo l'entrata in vigore del codice del 92), ma queste eventuali irregolarità non dovrebbero determinare l'illegittimità del segnale, salvo diersa interpretazione del giudicante.
 

 

 

 

 

 


 

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