Gent.le vigile amico, sono proprietario di un'autovettura non catalitica, volevo sapere se potevo circolare nell'anello ferroviario, al servizio di mia madre disabile, con relativo cartellino originale esposto sul parabrezza anteriore dell'auto, senza essere multato. Le chiedo inoltre se il disabile deve essere necessariamente a bordo, poiché la deliberazione della giunta municipale n. 4293 del 10/12/96 al punto 6 stabilisce che non è più indispensabile il disabile a bordo dell'autovettura. Nell’attesa della risposta le porgo  i più cordiali saluti, Luciano. 

Il riferimento legislativo da prendere  in considerazione è l’articolo 11 del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 e cioè il “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. L’articolo in questione riguarda, appunto la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili. Il comma 1° è stato pensato per quei casi in cui, per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, il traffico e la sosta siano stati temporaneamente o permanentemente inibiti (ad es. : tassi di inquinamento elevati e conseguente blocco del traffico, manifestazioni pubbliche o eventi particolari, ecc.). In questi casi, la norma consente alle autorità che hanno stabilito questi limiti, di prevedere delle eccezioni per i veicoli al servizio di titolari di contrassegno speciale (infatti a Roma in varie ordinanze sul tema, nei tempi precorsi, era stata prevista un’eccezione per i veicoli al servizio di disabili). Comunque, detto comma prevede che le specifiche eccezioni debbano essere adottate ed indicate nella singola ordinanza di limitazione del traffico e della sosta e, pertanto, i Comuni possono legittimamente stabilire se, e come, prevedere eccezioni. Per quanto riguarda il secondo quesito, sappi che la Delibera G.C. n. 4293 del 10.12.1996 del comune di Roma è tuttora valida.



 


 

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