Buongiorno, ho ricevuto il29/03/2004 una cartella dall'Esatri con un elenco di cartelle scadute e da pagare di euro 406.10, altrimenti verrà registrato il fermo del
mio veicolo c/o il P.R.A. entro 20 giorni dalla ricezione. Le cartelle si riferiscono a: 1- tassa rifiuti urbani dell'anno 1999 notificata il 29/12/2000 2- infrazione codice della strada anno 1997 notificata il 23/05/2001 3- infrazione codice della strada anno 1997 notificata il 29/08/2001. La mia domanda : è possibile sapere se le multe sono state notificate prima della data segnalata nella cartella? Se dovessi attenermi infatti alla loro descrizione credo che sia tutto andato in prescrizione perché oltre i 150 giorni. Nel caso positivo che fossero cadute in prescrizione cosa posso fare? Inoltre, vorrei un'informazione inerente ai verbali delle multe spediti per raccomandata: se viene lasciato un avviso di giacenza in posta nella casella postale e non viene ritirato la notifica è comunque valida? Grazie e cordiali saluti, Manuela.

Come già detto altre volte nella nostra rubrica, la cartella esattoriale deve essere notificata entro cinque anni dalla data di notifica del verbale di accertamento di violazione dal quale la stessa è scaturita, per omesso pagamento della sanzione. Bisogna, eventualmente, tener conto dei vari cambiamenti di indirizzo e/o di proprietà che potrebbero aver allungato i tempi. Da una prima disanima delle date che citi, le cartelle risulterebbero essere state tutte notificate nei tempi previsti dalla legge. I centocinquanta giorni che tu consideri, non c’entrano con le cartelle esattoriali. Poi per quanto riguarda l’altro quesito, devi sapere che l’ufficio postale incarica il portalettere del luogo di consegnare il verbale, ma se all’indirizzo indicato non viene trovato nessuno a casa, il portalettere lascia un avviso nella cassetta delle lettere del trasgressore specificando che all'ufficio postale c'è un atto a lui indirizzato. Se il cittadino va a ritirare il verbale, in quel giorno si verifica la notifica, mentre se entro dieci giorni non ritira il verbale l'atto si dà per notificato per compiuta giacenza. Dalla data di reale notifica (consegna) del verbale o da quella di compiuta giacenza scattano i diritti/doveri dei cittadini e cioè la possibilità, entro 60 giorni di pagare la sanzione o di proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.


 








 


 

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