Buongiorno a tutti. Il quesito riguardo le "odiate" cartelle esattoriali, in data 18/02/04 viene "notificata" al portiere del mio stabile una cartella esattoriale della Gest Line s.p.a., ho virgolettato in quanto l'ufficiale notificatore ha firmato al posto mio e consegnato la cartella come "posta normale" al mio portiere, premesso questo ed i guai in cui incorrerà l'ufficiale, chiedo: l'importo complessivo di € 189,64 è riferito ad un s.p.v. del 07/12/96 che io non ricordo di aver mai preso, comunque mai notificato, (o aggiungo notificato come la cartella?); volevo sapere se eventuali interruzioni di prescrizione (visto che sono passati 7 anni e 2 mesi dall'infrazione) possono rendere valida la suddetta richiesta, sotto minaccia di fermo auto, ecc. ecc., del pagamento inflittomi. Grazie  per l'attenzione, Carlo. 

Nella risposta partiamo dall’ultima domanda, e cioè se la cartella esattoriale o l’atto ingiuntivo da essa scaturito, notificato dopo sette anni e due mesi è da considerarsi ancora valido. In relazione a quanto dettato dall’art. 28 della Legge 24.11.1981 n. 689 – modifiche del sistema penale -, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.  Però per poter essere più precisi si dovrebbero esaminare gli atti ed il consequenziale iter procedurale. Per quanto riguarda, invece, ciò che affermi in merito alle operazioni di notifica, si osserva che è molto grave se corrisponde alla verità. Le disposizioni che il messo notificatore deve osservare sono molto restrittive e vincolanti e sono dettate dalla Legge 675/96. Recentemente con il D. lgs. 30.06.2003 n. 196 – pubblicato sulla G.U. n. 174 del 29.07.2003 – contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali – è stata modificata la disciplina normativa al fine di prevedere che la notificazione e la comunicazione di atti avvenga in busta o plico chiuso e sigillato, quando non sia effettuata nelle mani del destinatario o di una persona da lui eventualmente incaricata, e si deve osservare un ordine preferenziale dei soggetti abilitati a ricevere la consegna dell’atto in assenza momentanea del destinatario. La successione preferenziale dei consegnatari è tassativa, di talché è nulla la notifica nelle mani del portiere quando la relazione dell’Ufficiale Giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. come preferite (Cass. 11.05.1998, n. 4739). Per ultimo, ma ciò non entra per nulla con la validità dell’atto, è il fatto che sia stata apposta una firma fittizia, al posto del reale destinatario, da parte del notificatore. Qui si sconfina nel Codice Penale e la procedura è alquanto articolata per cui ti consigliamo di rivolgerti ad un legale.








 


 

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