Ho già inviato una domanda ma esposta in maniera incompleta e un pò confusa la invio nuovamente e vi prego di tenere in considerazione quest'ultima, ringrazio anticipatamente. Il giorno 21/07/06 alle ore... In: sp 35 dir. Busalla km 14.9 il conducente dell' autoveicolo... Ha violato l'articolo 142/8 del c.d.s. Poiché: è stato accertato che il veicolo ivi indicato superava di 10 km/h, ma non oltre 40 km/h. Il limite di velocità consentito. Il limite è fissato in quel tratto di strada per 50 km/h. La velocità rilevata dall'organo di polizia è stata di 73 km/h, e detratta la tolleranza del 5% e comunque di almeno 5 km/h, ne consegue la violazione ivi indicata. L'infrazione è stata accertata mediante dispositivo di controllo di tipo omologato e precisamente velomatic -512-min. L.l.p.t. N. 2961 del 27/11/89 e segg. Matricola 2313+2322, (collaudato e tarato al sit n.101) sul quale sono state effettuate le previste verifiche preventive. La violazione non è stata immediatamente contestata: poiché l'accertamento è stato effettuato tramite l'apposito apparecchio di rilevamento direttamente gestito e nella disponibilità della p.m. Il quale ha consentito la determinazione dell'illecito in tempo successivo, visto il necessario sviluppo del fotogramma visionabile presso gli uffici della polizia municipale. Pongo quindi i miei quesiti per presentare al giudice di pace eventuale ricorso: -nella mia contestazione si afferma che la violazione non è stata immediatamente contestata poiché l'apparecchio di rilevamento velomatic 512. Ha consentito la determinazione dell'illecito solo dopo il necessario sviluppo del fotogramma, quando mi sembra invece di aver capito che il fotogramma non costituisce prova necessaria dell'illecito, almeno questo ho letto su un'altro sito, cioè che "la foto" è solamente accessoria e neppure necessaria, perchè quello che costituisce prova è il verbale scritto dagli agenti della polizia municipale, e basta una loro dichiarazione di aver letto tale targa su tale veicolo che viaggiava a tale velocità. Se così stanno realmente le cose già sono in contraddizione con il fatto che loro hanno dovuto aspettare lo sviluppo della fotografia. Vorrei chiarimenti in proposito. -altro punto che mi interesserebbe chiarire è se le forze dell'ordine sono tenute oppure no a contestare immediatamente l'illecito, perchè sembrerebbe che l'ultima legge sull'argomento dica che su determinate strade indicate dal prefetto, non sia necessario che gli agenti contestino immediatamente l'illecito ma possano recapitarlo a casa, per questo mi informerò se la strada indicata sul mio verbale sia uan di queste o se comunque avrebbero dovuto contestarmela subito. Anche qui se a vostra disposizione vorrei chiarimenti in merito. -controllerò a breve anche che nel tratto di strada citato l'ultima segnalazione verticale sia un cartello di limite velocità 50 km/h , o di inizio centro abitato, in caso questi cartelli non fossero visibili, o mancanti, per avanzare ricorso dovrei dimostrare che anche nella data della contestazione erano nello stesso stato se si in che modo? Chiedo anche se è vero che il cartello del limite di velocità deve presentare stampato sul retro la data ed il numero della delibera con la quale l'ente ha autorizzato l'installazione ed il posizionamento, così come prevede l'art. 77 c. 7 del d.p.r. 495/92 differentemente và considerato nullo tale limite. -chiedo inoltre se conoscete l'apparecchio che ha rilevato la contestazione: velomatic512 e se questi abbia una scadenza di omologazione e se si come verificare se è stata eseguita prima della scadenza. - so che per rendere valida la rilevazione dovrebbe essere stata data informazione a tutti i cittadini della presenza velox: ma leggendo in merito su un'altro sito ho capito che non è necessario che ci sia segnalazione alcuna in precedenza dell'apparecchiatura, ma ad esempio potrebbe essere stato dato avviso di questa presenza tramite annunci su giornali, radiofonici televisivi o quant'altro, posso chiedere prova che questa segnalazione sia effettivamente stata fatta? Se si a chi? L'avviso deve essere dato ogni qualvolta viene posta l'apparecchiatura (impianto mobile) o basta che venga data una sola volta? -è vero che se gli agenti che eseguivano il monitoraggio della rilevazione non erano visibili come da articolo 183 d.p.r. 16/12/1992 n°495 che così recita: "gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del codice, durante i servizi previsti dall'art.11, commi 1 e 2, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte...". Si può ricorrere contro la sanzione? Come si può dimostrare che gli agenti non erano visibili? -nel verbale che ho ricevuto a casa in fondo appare la dicitura: il presente atto è elaborazione meccanografica conforme all'originale, depositato presso l'archivio di questa polizia municipale. Ho letto anche che se sul verbale recapitatomi non appare alcuna firma, e sul mio appare unicamente la scritta a macchina "responsabile del procedimento: dott nome e cognome" senza firma alcuna potrei fare ricorso e farmi annullare il procedimento, fà fede la firma sul documento originale o necessita anche su quello elaborato meccanograficamente ? -leggendo la tecnica di installazione del velox ho scoperto anche che sopra lo strumento vi è una bolla per metterlo parallelo alla strada per il suo corretto funzionamento ma tutto ciò su strade pianeggianti, mentre su strade impervie come quella dove mi è stato contestato l'illecito non và utilizzata erroneamente la bolla dello strumento come molti agenti fanno, ma si deve porre lo strumento parallelo alla strada, quindi tale misurazione può essere anche influenzata da errore umano, anche questo potrebbe essere buon motivo per ricorrere? Vi ringrazio anticipatamente della vostra pazienza per leggervi tutti i miei quesiti, ma credo che tutto ciò sia di grande aiuto sia per me che per tutti quelli che decidano di ricorrere contro questa apparecchiatura e attendo vostra risposta per vedere come meglio muovermi. Saluti.

Per il punto 1 del quesito, il velomatic 512 è apparecchio obsoleto che di norma non permette di trasmettere la velocità ad una pattuglia a valle, nè è comunque richiesta una organizzazione che permetta necessariamente la contestazione con la predisposizione di più pattuglie. Ad esempio, anche se lo strumento fosse tecnologicamente avanzato, la predisposizione di un solo operatore per gli accertamenti renderebbe impossibile la contestazione immediata senza che rilevi ai fini della validità del verbale, poichè nemmeno il giudice può sindacare l'organizzazione della pubblica amministrazione.
 
Quanto al punto 2 è ovvio che la strada non è tra quelle a cui lei fa riferimento e si vede dalla descrizione del motivo di mancata contestazione che lei riporta.  Quindi non c'entra niente il dl 121/02 convertito in legge 168/02.
 
Per il punto 3 se il cartello non è visibile con la comune diligenza è ovvio che non vi è l'elemento psicologico che la rende responsabile della violazione e dimostrando il fatto (tenuto conto della situazione alla data della violazione) lei potrà impugnare il verbale. Lasci perdere la questione delle indicazioni sul retro del cartello, perchè non sono motivo di invalidità del segnale, come già più volte affermato dal Ministero e soprattutto dalla cassazione civile, nonchè ormai da gran parte della giustizia di merito.
 
Punto 4, l'omologazione è ancora valida.
 
Punto 5, l'informazione va data obbligatoriamento solo quando l'apparecchio funziona in automatico e cioè su quelle strade previste dal dl 121/02, ma non è il suo caso.
 
Punto 6; conosco bene questa motivazione, ma le assicuro che chi l'ha utilizzata non ha avuto successo, poichè l'articolo in questione fa riferimento all'abbigliamento notturno degli organi di polizia stradale ai fini della sicurezza della circolazione e non significa che devono farsi vedere prima di fare un accertamento, poichè l'unica cosa che si deve poter vedere è il segnale a cui uniformare la propria condotta.
 
punto 7; la firma non è necessaria sulle riproduzioni dell'originale eseguite con sistemi meccanizzati. Sul tema ormai vi è costante indirizzo del Ministero dell'interno e della cassazione civile.
 
Punto 8; l'onere della prova del malfunzionamento o malposizionamento del velox spetta a chi lo invoca che non può rifarsi a generiche affermazioni (è un concetto espresso dalla cassazione che le riporto a mente in maniera sintetica).
 
Giuseppe Carmagnini