Ho letto, tra le risposte già date, che il fermo ora non è più necessario nei tratti di strada, indicati dal prefetto (se non erro) in cui potrebbe essere pericoloso effettuarlo. Ma come faccio a sapere quali sono questi tratti di strada? Ho fatto una ricerca su internet, ma senza risultati. Inoltre vi volevo chiedere se il mancato fermo dovuto al fatto che l'apparecchiatura rivela la velocità del veicolo solo successivamente è sempre un motivo valido che non lascia spazio a ricorsi. Vi ringrazio

Se lei intende le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento che devono essere inserite nell'elenco prefettizio, al di là di una non felice formulazione dell'articolo 4 del decreto legge 121/02, il Ministero dell'interno ha precisato che anche per queste deve essere data idonea informazione all'utenza (di solito con un cartello) dell'utilizzo di sistemi automatici di rilevamento. E' ancora valida la formulazione contenuta nell'articolo 201, comma 1 bis, che fa riferimento ad apparecchi che consentono l'accertamento solo in un tempo successivo; quindi, non essendo necessaria la contestazione immediata, il giudice non può scendere nel merito delle scelte della pubblica amministrazione e si deve limitare ad accertare se effettivamente la circostanza riportata nel verbale corrisponde al vero e cioè se l'apparecchio utilizzato consente l'accertamento solo in un tempo successivo.

Giuseppe Carmagnini