Tempo fa vi scrissi ponendovi il seguente quesito:

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In data 03/04/2004 mi è pervenuto un verbale per eccesso di velocità che Cita: "ha violato i seguenti articoli del c.d.s. 142/9 in quanto marciava Alla velocità di km/h 137, che per effetto della riduzione del 5% Determinata in km/h 6,85, eccedeva di km/h 40.15 il limite massimo di km/h 90 ivi previsto". Quindi se ho ben capito sono stato multato di 359,70 euro, Decurtato di 10 punti e sospeso di patente... Per soli 0,15 km/h? La mia Domanda è: se la velocità di partenza è un intero (137), quella consentita Anche (90) e quella che determina la sanzione pure (40), perché poi il Valore 40,15 applicato non è stato arrotondato anch'esso all'intero 40? Inoltre, se lo strumento avesse misurato un valore di 136.85 successivamente Arrotondato a 137, io effettivamente non avrei superato il limite di 40 Km/h! La legge prevede di punire chi supera il limite di "km/h" o metri/h ? Perché se proprio vogliamo fare i pignoli (come lo è chi mi notifica il Verbale) io non ho superato i 40 km/h del chilometro in più necessario per Ricadere nella sanzione "da 41 km/h in poi" come devo comportarmi? Grazie, Francesco. Risposta a fatto menzionato in precedenza Il tuo ragionamento è valido sotto il profilo della norma. Infatti per una Velocità accertata dall'apparecchiatura autovelox di km/h 137, ove è Stabilito il limite massimo di 90 km/h, l'entità della tolleranza da Calcolare è di km/h 6,850. Questa risultanza, nella stesura del verbale, va Corretta a favore del trasgressore, come prescritto nelle modalità operative Del d.p.r. 495/92. Pertanto, hai superato il limite imposto di soli 40 km/h E la tua infrazione rientra nella specifica prevista dall'8° comma dell'art. 142 del d.lgs. 285/92 (sanzione ? 137,55 più sanzione accessoria della Decurtazione di 2 punti patente). Esistono gli estremi per un ricorso che va Comunque presentato entro il 60° giorno dalla notifica o contestazione. La vostra cortese risposta è stata: _________________

Il tuo ragionamento è valido sotto il profilo della norma. Infatti per una Velocità accertata dall'apparecchiatura autovelox di km/h 137, ove è Stabilito il limite massimo di 90 km/h, l'entità della tolleranza da Calcolare è di km/h 6,850. Questa risultanza, nella stesura del verbale, va Corretta a favore del trasgressore, come prescritto nelle modalità operative Del d.p.r. 495/92. Pertanto, hai superato il limite imposto di soli 40 km/h E la tua infrazione rientra nella specifica prevista dall'8° comma dell'art. 142 del d.lgs. 285/92 (sanzione ? 137,55 più sanzione accessoria della Decurtazione di 2 punti patente). Esistono gli estremi per un ricorso che va Comunque presentato entro il 60° giorno dalla notifica o contestazione. ____________________

Come da voi suggeritomi ho fatto ricorso al prefetto il quale lo ha Rigettato con motivazioni generiche e non rispondenti alla realtà Contestata. Quindi con ingiunzione ricevuta il 24. 03. 2005, è stato Ordinato il pagamento di ?. 697,45 ed in più confermata la decurtazione dei 10 punti sulla patente che, nel frattempo e molto sollecitamente, la Motorizzazione di Roma si era affrettata a togliere senza neanche aspettare L'esito del ricorso. Ora vorrei fare di nuovo ricorso in ultima istanza al Giudice di pace e mi servirebbe qualche notizia più precisa. Dove trovo Queste "modalità operative" del d.p.r.495/92 dove sta scritto che la Tolleranza si arrotonda all'unità di km./h ? .in modo che io possa difendere I miei diritti?. Inoltre ho scoperto ed accertato che la polizia stradale Effettivamente l'arrotonda mentre il comando di polizia municipale non lo Fa. E' possibile questo ?. Purtroppo io ho a che fare con il comando polizia Municipale!. Grazie, Francesco.

L'esito del ricorso non è mai scontato, in quanto la persona che decide è un uomo che applica il proprio libero convincimento in una miriade di norme spesso poco chiare e aperte alle più diverse interpretazioni. Il collega che ha fornito le precedenti risposte ha applicato una propria interpretazione, che è sostenuta da autorevole dottrina e ha dato anche risultati positivi davanti al giudice di pace (ma non sempre). A mio dire, la decisione del prefetto è invece la più coerente con il dettato normativo, anche se è dura per chi deve subirla (e ciò è concepibile e comprensibile). Il fatto è che già il codice ha previsto una norma di salvaguardia non tanto in relazione ai possibili difetti di taratura del velox, quanto all'imprecisione dei tachimetri dei veicoli (che comunque sono appositamente tarati su disposizioni comunitarie per indicare valori più alti di quelli effettivi), tale norma ha ritenuto applicabile una riduzione di 5 km/h sino alla velocità di 100 km/h, oppure se si superano i 100 km/h si dovrà applicare la tolleranza del 5%, come nel suo caso. Nessun arrotondamento è previsto e se si applicasse si andrebbe contro il dettato di legge, applicando una tolleranza superiore al 5%. Va poi detto che il legislatore del 1992, dove ha voluto applicare l'arrotondamento, lo ha scritto e questo accade nei casi della misurazione del sovraccarico del peso rispetto a quello della carta di circolazione (articolo 167 del Cds). Quindi, la decisione del prefetto è corretta sotto il profilo del dettato normativo, chiarissimo nella sua formulazione, ma ciò non toglie che un giudice di pace possa riformare l'ordinanza sulla base di una diversa interpretazione. Come detto, scopo di questo servizio è solo informare, non fornire pareri o tanto meno invitare a proporre o a astenersi dal ricorso e tanto meno prevedere l'esito dello stesso. Giuseppe Carmagnini