Sono stato multato, con ritiro immediato della patente, tramite una postazione autovelox in centro abitato a milano alle 22.25 circa per il superamento del limite di 50 km/h di 49 km/h. La multa mi è stata contestata da una pattuglia di vigili a oltre 500 metri dalla postazione autovelox che consisteva in una fiat bianca assolutamente anonima, e con una persona in abiti civili all'interno. Nella multa mi è stata segnata un'ora di rilevamento (21.35) che è errata rispetto al momento in cui sono effettivamente transitato davanti la postazione (22.25). Considerando questi 4 elementi: 1. Non posso vedere la foto se non dopo 40 giorni, quando ormai i giorni di sospensione sono stati ormai applicati (c'erano molte auto in quel tratto di strada, c'è la possibilità che nella foto non sia stato ripreso da solo, e che un'altra auto possa aver compromesso la rilevazione) (ndr. La multa mi è stata contestata mentre ero in moto) 2. Non ci sono indicazioni di rilevamento elettronico della velocità, fisse o mobili, in tutto il tratto di strada, e l'autovelox era su di un auto senza segnalazioni e/o vigili nei dintorni. 3. L'orario indicato sul verbale di contestazione è sbagliato (indica circa un'ora prima del reale orario di accertamento). Sicuramente non potrà coincidere con l'orario di rilevamento effettivo da parte dell'autovelox 4. Mi sono rifiutato di firmare il verbale per il motivo di cui al punto 1. Volevo sapere se esiste la possibilità di eseguire la contestazione in base a questi elementi, o almeno ottenere una proroga della sospensione della patente al momento della presa visione della foto. Grazie

All’atto dell’accertamento della violazione si apre un “ sommario processo verbale “ ( così era definito dai legislatori del vecchio codice della strada ) ed allora – per rispondere alla sua domanda – proverò a fare un processo, indicando tutto ciò che a mio parere emerge dalla sua lettera.

L’ACCUSA

Lei circolava a 99 Km/h ( anzi, comprendendo la tolleranza, lei circolava esattamente a 104 Km/h ) in centro abitato; il fatto – se è vero – è assolutamente deprecabile.

Come viene accertato a Lei non dovrebbe importare, perché Lei ( e ogni cittadino ) è tenuto a rispettare le regole proprio perché sono … regole e non certo solo e se viene informato che è in corso un controllo.

L’indicazione “ velocità controllata “ non esiste nel panorama giuridico italiano ( quale è il cartello previsto dal Codice della Strada ? ) ma è stata introdotta per aiutare Sindaci e Giudici di Pace ( non propriamente impavidi ) a giustificare una loro condotta; infatti questi limiti sono spesso proprio voluti da quei Sindaci che poi dopo fanno fatica a respingere le lamentele dei “ multati “ e quei cartelli ( inventati … ) servono ai Giudici di Pace per giustificare una loro sentenza di rigetto.

Ma sia chiaro invece che la “ preventiva informazione  “ voluta dal Legislatore del 2003 deve essere fornita nei casi in cui non è l’uomo ad accertare visivamente un fatto, ma quando tale attività è affidata esclusivamente ad una macchina, senza la presenza di un Organo di Polizia: quindi non è il suo caso.

La sua firma in calce al verbale è superflua: se lei firma attesta di avere ritirato il verbale, se lei non firma, è il pubblico ufficiale che attesta la consegna dell’atto, nonostante il suo rifiuto a firmare, non cambia nulla.

La dichiarazione del pubblico ufficiale ( si legga l’art. 2700 del codice civile ) di avere accertato in fatto è di per se’ esaustiva per provare un fatto e non può essere vinto con prova contraria, tranne che con una querela di falso.

 

LA DIFESA

 

Lei ha il sacrosanto diritto di prendere visione della foto che ritrae il suo veicolo e la velocità indicata sul fotogramma ( l’orario anche errato non rileva purché quello esatto sia attestato da un pubblico ufficiale, ndr ) e se il veicolo non è il suo lei potrà addirittura chiedere il risarcimento del danno; la giustizia non è tenera ( e ciò è giusto… ) nei confronti di chi abusa delle proprie qualità e cagiona un danno ad un privato cittadino.

Gli autovelox sono costruiti ed omologati in modo da evitare problemi interpretativi: se due veicoli sono a distanza ravvicinata non viene misurata la velocità di entrambi ( è il caso dei veicoli incolonnati o in fase di sorpasso ); la velocità di un veicolo viene misurata tre volte e verificata da un microprocessore: se le tre misure non coincidono perfettamente la velocità non appare e non viene lanciato l’impulso per la foto.

Se ciò premesso, lei ritiene che vi sia stato un errore ( desumibile solo dopo avere visto la foto ), allora potrà procedere nei seguenti modi:

 

1)      1)      ricorso al Giudice di Pace, chiedendo l’annullamento del verbale per errore materiale

2)      2)      se il ricorso viene accolto, faccia richiesta di risarcimento del danno subito al Tribunale Civile, indicando sia il lucro cessante ( mancata possibilità di lavorare ) che il danno emergente ( spese sostenute per ovviare al problema ) che lei ha subito.

 

Ezio Bassani