Attualmente esiste ancora l'elenco delle strade con decreto prefettizio, consultabile presso il comando di polizia (municipale, stradale, carabinieri) ?? Se si, per visionarlo e`necessario fare domanda scritta al comando? La domanda e` simile ad una gia presente nel vostro sito ma il problema e`che alcuni vostri colleghi sostengono che l'elenco delle strade incluse nel prefetto attualmente non esista piu` a seguito della costituzione dell'articolo 201, comma 1 bis. Gradirei chiarimenti da chi e` più aggiornato. Ringrazio e saluto cordialmente.

La violazione a norma del codice della strada deve essere contestata immediatamente - quando possibile - tanto al trasgressore quanto all'obbligato in solido ( cioè il proprietario o comunque il responsabile della circolazione del veicolo. Questa è la regola, tuttavia vi sono eccezioni: quel " quando possibile " indicato volutamente tra virgolette; se non è possibile ( ed i casi sono davvero tanti ... ) occorre che il verbalizzante indichi PER QUALE MOTIVO [ soggettivo ( non ha potuto perchè impegnato in altra contestazione, per esempio )od oggettivo ( violazione accertata a bordo di un autobus, sempre per esempio )] NON HA PROVVEDUTO ALLA IMMEDIATA CONTESTAZIONE. Vi è poi un'eccezione ulteriore; cioè se la violazione è accertata esclusivamente da strumenti meccanici omologati senza la presenza sul luogo dell'organo di polizia ed i casi sono solo quelli relativi all'accertamento della velocità eccessiva, del sorpasso vietato, del passaggio con il semaforo rosso e del transito in zona a traffico limitato. Il primo ( l'accertamento del superamento del limite di velocità ) può essere effettuato sulle autostrade e sulle strade non di proprietà comunali in presenza di decreto prefettizio che legittima tale attività; potrà richiedere ai sensi della legge 241/90 direttamente alla Prefettura copia del provvedimento che riguarda le strade della sua Provincia o di quella che Le interessa. Nelle strade comunali, per effetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione, non occorre nemmeno il provvedimento prefettizio, che non potrebbe infatti disporre di strade non sue; in questo caso chieda copia del provvedimento direttamente al Comune, sempre ai sensi della legge citata sopra, anche a mezzo posta elettronica o telefax. 

Ezio Bassani


Avevo ragione quando sostenevo che - per effetto delle sentenza 5558/04 della Suprema Corte di Cassazione - sulle strade comunali non occorreva più alcun decreto prefettizio; e proprio per rimediare a questa falla nel sistema ( e sospettando che non tutti siano troppo convinti della corretta attività sanzionatoria da parte di taluni Comuni.... Accusati da più parti di pensare a far cassa più che a prevenire incidenti ) il Ministero dell'interno, cui spetta il coordinamento di tutte le attività di polizia stradale, ha disposto con proprio decreto del 26 Gennaio 2005 che : " ... Per quanto concerne le violazioni agli articoli 142, 148 e 176 cds, si ritiene opportuno precisare che gli accertamenti effettuati in deroga al principio di contestazione immediata ovvero in assenza degli organi di polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle strade individuate all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e con le modalità ivi previste." Ciò premesso i Comuni, sulla base di questa recentissima disposizione, ora potranno svolgere la loro attività di controllo della velocità senza il diretto intervento degli operatori di polizia solo dopo avere richiesto ed ottenuto il prescritto provvedimento prefettizio. Sono invece assolutamente legittimi gli accertamenti anche senza immediata contestazione purchè sul verbale sia indicato il motivo che ha impedito la redazione dell'atto. Questo per ora.... Rimaniamo in attesa di altre novità.

Ezio Bessani