Competenze ausiliari del traffico -

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Varie
Domanda

Quali sono le competenze dell'ausiliario del traffico?

Risposta

Il quesito proposto in effetti è molto generico: la risposta, infatti, richiederebbe, piuttosto un approfondimento sulla materia delle competenze degli ausiliari del traffico, necessitando un'attenta analisi sulla normativa di riferimento così come interpretata dalla prassi ministeriale e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, le quali hanno delineato in maniera più o meno precisa le reali e concrete competenze di questa figura. In linea generale, senza pretesa di completezza, comunque, si può dire quanto segue: gli Ausiliari del Traffico sono disciplinati dalla Legge "Bassanini bis" (legge 15 maggio 1997, n 127 - art. 17, commi 132 e 133), integrata con l'art. 68 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, che ha attribuito ad essi  anche le funzioni di verbalizzazione e rimozione dei veicoli. L'articolo 17, commi 132 e 133, legge 127/97, in particolare, ha stabilito che:
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
I  commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, hanno introdotto le seguenti disposizioni interpretative:
1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
2. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.)
Gli ausiliari del traffico competente relativamente agli accertamenti in materia di sosta si distinguono in due categorie:
-dipendenti comunali (diversi dalla Polizia Municipale) che possono accertare violazioni sulle strade dove la sosta e la fermata sono vietate da apposita segnaletica stradale, oppure dove esistono parcheggi o aree di sosta a pagamento;
-dipendenti di enti o imprese che gestiscono parcheggi o aree destinate a sosta a pagamento che possono accertare violazioni solo in queste aree di parcheggio e nelle relative zone adiacenti dedicate alle manovre necessarie per accedere a tali aree.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'interpretare la normativa citata, ha introdotto specifici paletti sulle competenze degli Ausiliari del Traffico, in materia di violazioni al C.d.S., per ciò che riguarda i dipendenti delle società di gestione incaricate dal Comune (tra tutte, Sez. I, n. 7336 del 7 aprile 2005): al personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi automobilistici possono essere conferite dal Comune, con provvedimento del Sindaco, le funzioni pubbliche di prevenzione e accertamento delle violazioni sanzionate in via amministrativa, sulla base di una particolare investitura, e tali funzioni comprendono i poteri di contestazione immediata, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., e, in determinati casi, il potere di rimozione dei veicoli (art. 68, commi 1, 2 e 3, legge n. 488 del 1999).
Il conferimento delle funzioni richiede sia che l'area sia stata data in concessione dal Comune alla società (art. 7, comma 8, c.d.s.) e sia che i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dell'infrazione siano stati nominativamente designati dal Sindaco e presentino determinati requisiti (art. 68, legge n. 488 del 1999) e le competenze delegate sono limitate, inoltre, alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali, oggetto di concessione, specificatamente destinate, con delibera della giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione, esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio.
Si resta a disposizione per ulteriori approfondimenti relativamente alla materia.

Dott. MASSAVELLI Marco
Luglio 2010

 
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