Validità ordinanza divieto di sosta -

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Sosta parcheggi
Domanda

Salve, una curiosità: ma è vero che il numero dell'ordinanza attuativa di un divieto di sosta, con la relativa data di aut, da mettere sul retro di tali cartelli, deve essere annuale o biennale?
E' possibile impugnare una multa per divieto di sota per mancanza dell'ordinanza stessa e della data, oppure perchè tale ordinanza è del 1998? Nell'attesa di una celere risposta in merito, colgo l'occasione per auguare una buona serata.


Risposta

La circolazione è regolamentata da appositi provvedimenti assunti a norma degli articoli 6 e 7, codice della strada, rispettivamente se si tratta di strada al di fuori o all'interno di centro abitato.
Tra i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale rientrano:

"   Articolo 6, comma 4 (e articolo 7, comma 1, lettera a):
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli.

I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
In particolare, l'articolo 5, comma 3, codice della strada, prescrive che:
"I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa".
Nessuna norma impone un limite temporale di uno o due anni alle ordinanze di cui ai citati articoli del codice della strada: l'eventuale limitazione temporale della validità del divieto deve essere chiaramente indicata nella motivazione dell'ordinanza istitutiva, sulla base dell'interesse pubblico tutelato con il provvedimento adottato. Se non indicato chiaramente, l'ordinanza si intende a tempo indeterminato: a norma dell'articolo 21-quinques, legge 241/90, rubricato "Revoca del provvedimento", l'organo che ha emanato il provvedimento amministrativo o altro organo previsto dalla legge ha il potere di revoca dei provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole (come ad esempio le ordinanze di regolamentazione della circolazione a tempo indeterminato) esclusivamente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
Quindi, se non diversamente stabilito all'interno del provvedimento istitutivo, il divieto di sosta si intende a tempo indeterminato.
E' ovvio che un divieto di sosta non può esistere se non sia supportato da apposita ordinanza.
Per quanto concerne l'indicazione dell'ordinanza istitutiva sul cartello stradale, anche se è vero che l'articolo 77, regolamento di esecuzione c.d.s., in riferimento alla segnaletica verticale, al comma 7 impone che sul retro dei segnali stradali "devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali" e che "per il segnali di prescrizione (tra i quali sono ricompresi i segnali di divieto, nda) ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione", è anche vero che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'omessa indicazione, sul retro dei segnali stradali di prescrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione non inficia la validità del cartello, ma costituisce una mera irregolarità che non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne le relative prescrizioni e quindi non determina l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione (Corte di Cassazione, 27.10.2009, n. 22674 - Corte di Cassazione, 18.12.2008, n. 29728 - Corte di Cassazione, 31.07.2007, n. 16884 - Corte di Cassazione, 29.03.2006, n. 7125).
Si ritiene, quindi, che per la mancata indicazione del numero di ordinanza sul retro del segnale non sia consentito proporre opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, e nemmeno per il fatto che l'ordinanza istitutiva sia del 1998, sempre che non si dimostri che sia venuto a mancare l'interesse pubblico originario, e quindi il provvedimento debba essere revocato.


Dott. MASSAVELLI Marco
Giugno 2010


 
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