Soste a pagamento dopo l'intersezione e senza il segnale ripetitivo -

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Sosta parcheggi
Domanda

Ho ricevuto un verbale dagli ausiliari del traffico per aver parcheggiato in una strada con strisce blu senza esporre il grattino. Faccio presente che il cartello con gli orari per la sosta  e modalità di pagamento si trova solo all'inizio della strada mentre il posto dove ho parcheggiato si trova dopo che la stessa è interrotta da una intersezione con un un' altra strada. Per la validità del verbale è necessario che la segnaletica verticale sia riproposta dopo l'intersezione e non siano sufficienti solo le strisce blu per non creare delle incertezze? Grazie

Risposta

L'art.149 del regolamento di esecuzione c.d.s. stabilisce, in riferimento all'art. 40 del C.d.S. che la delimitazione degli stalli di sosta a pagamento debba avvenire mediante il colore azzurro e pertanto la sola delimitazione in tal senso indica di fatto un area di sosta a pagamento.
La relativa segnaletica verticale docrà poi. mediante opportuni pannelli integrativi, meglio rendere noto all'utenza le modalità di pagamento indicandone gli importi e gli orari.
Nel caso in questione l'utente ben avrebbe potuto avere la percezione che lo stallo di sosta occupato era disciplinato da un sistema a pagamento, e questo dalla sola percezione del colore dello stallo di sosta medesimo.
Qualora il pannello indicante le modalità e gli orari di pagamentio sia di tipo composito così come indicato dalla Fig.II 79/d art.120 Reg.Esec. C.d.S.
cui si rimanda la visione essendo lo stesso rientrante tra i segnali di divieto occorre la ripetizione dopo un intersezione.
Qualora invece trattasi di mero pannello di indicazione (spesso prodotto dalle stesse società cui viene data in gestione l'area di sosta) la ripetizione del segnale costituisce una semplice opportunità ai fini di evitare l'instaurarsi di eventuali contenziosi.
Alla luce di quanto sovraesposto e con le precisazioni di cui in premessa resta pertanto Sua facoltà ricorrere innanzi al Prefetto o al Giudice di Pace competente per territorio entro i 60 gg dall'avvenuta notifica.


Ivano Odello
Giugno 2010

 
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