Normativa inerente la circolazione di veicoli trainati da animali -

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Domanda

Buona sera,vi scrivo da Torino e vorrei sapere la normativa in merito alla circolazione di mezzi (calesse/carrozza) trainati da cavalli in contesto urbano/sub-urbano. La carrozza dev'essere targata? iscritta a qualche p.r.a.? serve l'assicurazione? le feci del cavallo devono essere raccolte impedendone la caduta al suolo? Grazie fin d'ora per la risposta che mi vorrete dare,
Marco

Risposta

Il codice della strada definisce i veicoli a trazione animale all'articolo 49

Veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

La disciplina normativa relativa alla circolazione dei veicoli a trazione animale si rinviene nelle seguenti disposizioni del codice della strada:

"   Art. 64: Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
"   Art. 65: Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
"   Art. 66: Cerchioni alle ruote.
"   Art. 67: Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
"   Art. 69: Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
"   Art. 70: Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.


Tale disciplina viene completata, per quanto concerne, in particolare, le caratteristiche tecniche che devono possedere tali veicoli per circolare regolarmente in strada, dalle seguenti norme del regolamento di esecuzione c.d.s.:

"   Art. 220 (in rif. Artt. 64 e 69 c.d.s.): Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
"   Art. 221 (in rif. Artt. 65 e 69 c.d.s.): Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
"   Art. 222 (in rif. Art. 67 c.d.s.): Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte)

In particolare, per quanto riguarda la targatura dei veicoli a trazione animale, l'articolo 67, codice della strada, stabilisce:

Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00.
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

A norma dell'articolo 193, codice della strada, non vi è un obbligo di assicurazione per quanto riguarda i veicoli a trazione animale, privi, ovviamente, di motore:

Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

A parere dello scrivente,  si ritiene opportuno, però, tutelarsi con una specifica assicurazione r. c. per la circolazione su strada con veicolo a trazione animale, per il caso di coinvolgimento in sinistro stradale.

Per quanto concerne infine la raccolta delle feci del cavallo, si rammenta quanto disposto dall'articolo 15, codice della strada:

Atti vietati.
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) …omissis….
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
…omissis….
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23,00 a euro 92,00.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Da tale norma si evince come sia vietato sporcare, insudiciare e imbrattare la strada, anche, ovviamente, con le feci degli animali.
L'imbrattamento della strada con le feci dei cavalli, se viene accertato dagli organi di polizia stradale prima che l'autore provveda alla pulizia, sottopone il trasgressore ad una sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi (che significa pulizia della strada con eliminazione delle feci).


dott. MASSAVELLI Marco
Marzo 2010

 
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