Servitù di passaggio su strada sterrata solo a piedi o con mezzi agricoli? -

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Domanda

Ho comprato un terreno agricolo regolarmente recintato dove ho un orto, per accedervi ho una servitù di passaggio da una strada privata sterrata, un contadino proprietario della strada dice che io posso passare solo a piedi o con un trattore o mezzo agricolo e non con la macchina, ha ragione ?

Risposta

Il codice civile, Libro II, Titolo VI, artt. 1027 e segg., disciplina le c.d. servitù prediali che consistono "nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario" (art. 1027, cod. civ.).
Data per scontata la costituzione regolare della servitù, oggetto del quesito (rif. art. 1031, cod. civ.), l'articolo 1051, cod. civ., rubricato "Passaggio coattivo", prescrive:
"Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica…".
Il successivo articolo 1064, relativo all'esercizio delle servitù, stabilisce che:
"Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.
Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso".
Inoltre, colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente (articolo 1065, cod. civ.).
Dalla normativa citata, è evidente come l'uso della servitù debba svolgersi secondo quanto previsto dal titolo di sua costituzione.


dott. MASSAVELLI Marco
Dicembre 2009

 
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