Pagamento parziale: atti successivi -

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E' necessario aggiungere sulla patente gli altri due nomi?

Buongiorno, avrei bisogno cortesemente di una informazione.
L'azienda ATM di Milano mi ha inviato una notifica il 15 febbraio per una multa pagata di 35 euro circa relativa al 18 giugno, da me pagata il 19 agosto. E' cioè stata pagata il 61° giorno e non entro il 60° come previsto. Entro il 60° avevo diritto al pagamento del minimo, cioè 35 euro, mentre ora mi hanno chiesto di pagarne altri 100. Poichè sono ampiamente trascorsi i 150 giorni utili per la notifica, la  stessa ha validità? Sono costretta a pagare ancora, nonostante abbia già pagato? Posso fare ricorso o inviare indietro la notifica? Grazie mille,
Angela

Risposta

L'articolo 202, comma 1, codice della strada prescrive:
"Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme".

L'articolo 203, comma 3 ,codice della strada, specifica l'ammontare della sanzione per il caso di mancato pagamento entro il 60° giorno:
Ricorso al prefetto.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Il successivo articolo 206, codice della strada, stabilisce:
Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.








In riferimento all'articolo 206, codice della strada, l'articolo 389, regolamento di esecuzione c.d.s., stabilisce:

Articolo 389  
Ricevibilità ed effetti dei pagamenti
1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito.
3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n.689.

L'articolo 209, codice della strada, prescrive:

Prescrizione.
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 28, legge 689/81, stabilisce il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa:

Art. 28 (Prescrizione)
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Dalla succitata normativa, si evince, quindi, che, se il pagamento in misura ridotta non avviene, per l'interno ammontare stabilito, da ciascuna norma sanzionatoria, in misura ridotta,  entro il 60° dalla contestazione/notificazione della violazione, la somma da versare si trasforma nella misura della metà del massimo edittale, che corrisponde, per le sanzioni del codice della strada, al doppio del minimo edittale, oltre, ovviamente alle spese del procedimento.
Quindi, nel caso di pagamento in misura ridotta al 61° giorno di una sanzione di 35 euro, l'organo di polizia stradale accertatore iscriverà a ruolo la parte di sanzione non pagata, corrispondente ad altri 35 euro, più le spese del procedimento, più, ovviamente gli interessi di mora maturati.
Il diritto a riscuotere tale somma si prescrive, come detto, nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione: ciò significa che la Pubblica Amministrazione ha tempo 5 anni, dal giorno di commissione della violazione, per richiedere al trasgressore la somma dovuta (non vale più, quindi, il termine di notifica di 150 giorni, valido, esclusivamente, ai fini della notifica del solo verbale di accertamento, a norma dell'articolo 201, codice della strada).

L'articolo 389, comma 3, regolamento di esecuzione c.d.s. stabilisce che:
3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso.
Quindi, evidentemente chi pone il quesito ha ricevuto dall'ente accertatore un atto informale con il quale è stato richiesto il pagamento di quanto ancora dovuto (per il fatto di aver pagato la sanzione oltre il 60° giorno), oltre le spese di procedimento, prima che la somma dovuta venga formalmente iscritta a ruolo, con tutte le conseguenze del caso.
Nulla, perciò, è possibile eccepire, visto che il pagamento del minimo edittale effettuato oltre il 60° giorno è da ritenersi come anticipo di quanto invece dovuto (la metà del massimo edittale oltre le spese di procedimento)
Tutto ciò vale, a maggior ragione, se l'atto notificato è una cartella esattoriale con la quale l'ente accertatore ha provveduto a iscrivere a ruolo la differenza di quanto dovuto (la metà del massimo edittale), oltre le spese di procedimento e gli interessi legali.
Si resta a disposizione per ulteriori delucidazioni in merito allo specifico atto.

dott. MASSAVELLI Marco
Marzo 2010

 
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