Vigili senza uniforme rifiutano di indossare la casacca rifrangente -

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Polizia
Domanda

L'a.c. non ha ancora provveduto alla fornitura delle uniformi di servizio, sicchè alcuni operatori di pm espletano il servizio,  unilateralmente, in abiti civili rifiutandosi, tra l'altro, di indossare  la casacca, ad alta visibilità, con la scritta "polizia locale". Quali inadempienze incorrono gli operatori e quali i rischi del datore di lavoro  in caso di infortunio sul servizio senza la casacca.

Risposta

La legge 7 marzo 1986, n. 65, Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, all'articolo 4, prescrive:
                     
Art. 4 -  Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.   
I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:     
1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;     

E' certo che il regolamento del servizio di polizia municipale del Comune dei colleghi che pongono il quesito prevederà, di sicuro, che il servizio deve essere svolto in uniforme, che deve avere le caratteristiche stabilite, a norma del successivo articolo 6, legge-quadro, da apposita legge regionale,la quale definisce, inoltre, l'obbligo e le modalità d'uso.

Trattandosi di dotazione obbligatoria di servizio, è onere del datore di lavoro fornire tale dotazione ai propri dipendenti, rispondendo, il datore medesimo, per la  inosservanza della normativa antinfortunistica (Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sentenza 13 giugno - 20 settembre 2007, n. 35137).
Quindi, è obbligo dei dipendenti pretendere che il datore di lavoro fornisca tutte le dotazioni che siano previste come obbligatorie (ed è il caso della divisa, per gli operatori di polizia municipale).
Per quanto concerne l'utilizzo della casacca con la scritta "Polizia Locale", l'articolo 183, regolamento di esecuzione c.d.s., in materia di servizio di polizia stradale prescrive:

Art. 183 (Art. 43 Cod. Str.)
(Visibilita' degli agenti del traffico)
 1.  Gli  agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo  12  del  codice,  durante  i servizi  previsti  dall'articolo  11, commi 1 e 2, del codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di  notte,  mediante  l'uso  di  appositi  capi  di  vestiario  o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
 2.  Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilita', il personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il  berretto  o  il casco,  ovvero  altro  copricapo,  e  manicotti  sugli  avambracci di tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a). I predetti capi  di vestiario  possono  essere  di  tipo asportabile. Il casco protettivo previsto dall'articolo 171 del codice deve essere  corredato  di  una fascia  in  pellicola  vinilica  bianca  rifrangente  di  altezza non inferiore a 3 cm.
 3. E' consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto rifrangente quando si opera in particolari condizioni di  visibilita' notturna (fig. II.475/b).
 4.  Anche  i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i borselli ed altri capi  od  oggetti  di  buffetteria  possono  essere utilmente confezionati in tutto o in parte con tessuti rifrangenti.
 5.   I   capi   di   vestiario   o  dell'uniforme  quali  cappotti, impermeabili, giacche a  vento,  giubbetti  o  simili  devono  essere dotati  di  bande  in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.
 6. Apposito capo di  vestiario  in  tessuto  rifrangente  bianco  o grigio  -  argento  della  foggia  indicata  nella  figura  II.476 e' consigliato come dotazione del personale in servizio di pattuglia per indossarlo, ai fini di cui al comma  1,  durante  gli  interventi  di emergenza  o  durante  le  operazioni  di  intervento negli incidenti stradali o di deviazione del traffico.
 7. Le norme del presente articolo si applicano anche  al  personale militare in servizio a norma dell'articolo 12, comma 4 del codice.
 8.  I  tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere  uguali  a  quelli  utilizzati  per  gli  indumenti   previsti dall'articolo  37,  comma  4,  cui  deve  essere  aggiunto il tessuto
rifrangente bianco.
 9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2  deve avere  caratteristiche  fotometriche corrispondenti alla classe 1 del disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9.


La suddetta casacca è considerata, dalla normativa antinfortunistica (si veda il d.lgs. 81/2008), un D.P.I. (dispositivo di protezione individuale) e il suo è obbligatorio, in determinati casi (come quello succitato).
Quindi, se il datore di lavoro non fornisce gli strumenti di lavoro (e la divisa è uno strumento di lavoro) ai propri dipendenti, è responsabile per l'inadempimento  (tra l'altro, si noti come le scarpe della divisa possano essere considerate dotazioni antinfortunistica, e quindi la mancata fornitura prevede pesanti sanzioni a carico del datore di lavoro).
Ma se il datore fornisce ai lavoratori i D.P.I. (e la casacca rifrangente con la scritta "Polizia Locale" è da considerarsi tale) e i lavoratori si rifiutano di utilizzarli, allora sono questi ultimi ad essere sanzionabili per il mancato utilizzo, quando prescritto come obbligatorio. Sarà,poi, onere del datore di lavoro giustificare la mancata fornitura della divisa (si ribadisce, da fornire obbligatoriamente).


dott. MASSAVELLI Marco
Settembre 2010




 
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