Ausiliari senza parcheggi a pagamento -

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Polizia
Domanda

Sono un Agente di Polizia Locale e nel mio Comune fra qualche  giorno verranno nominati dal Sindaco due ragazzi che fungeranno da Ausiliari del traffico per un totale di ore 90 da dover espletare fino  alla fine del mese di dicembre,vorrei sapere visto che non sono dipendenti comunali e nel mio Comune non esistono parcheggi a pagamento  contrassegnati da strisce blù ma vi sono solo zone contrassegnate da parcheggio con disco orario,divieti di sosta e qualche zone dove vige il  divieto di transito nonchè di una decina di stalli per i diversamente abili,quali articoli del cds possono applicare nell'espletamento delle loro funzioni? Nel ringraziare anticipatamente,porgo distinti saluti

Risposta

Art. 17, c.132 e 133,  Legge n. 127 del 15 maggio 1997:
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 68 Legge n. 488 del 23 dicembre 1999.
l commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, hanno introdotto le seguenti disposizioni interpretative:
1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
2. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.)

Dalla citata normativa si evince che possono essere nominati ausiliari del traffico:
"   dipendenti comunali
"   dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.
"   personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
Al personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi automobilistici possono essere conferite dal Comune, con provvedimento del Sindaco, le funzioni pubbliche di prevenzione e accertamento delle violazioni sanzionate in via amministrativa, che comprendono i poteri di contestazione immediata, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., e, in determinati casi, il potere di rimozione dei veicoli (art. 68, commi 1, 2 e 3, legge n. 488 del 1999).
Le competenze delegate sono limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, comma primo5, e art. 157, commi 5, 6 e 8 del codice della strada) commesse nelle aree comunali, urbane ed extraurbane, oggetto di concessione, specificatamente destinate, con delibera della giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione, esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio.
La Cassazione, SS.UU., 09.03.2009, n. 5621, ha stabilito che:
"le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o a segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente dalle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione. Le uniche violazioni possono essere sanzionate se commesse nelle aree distinte dalle strisce blu".

Il Ministero dell'interno con circolare Prot. n. 300/A/26467/110/26 del 25 settembre 1997, ha statuito  che:

"A questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7, comma 15 e all'art. 157, commi 5, 6 e 8 del Codice della Strada, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, ecc.), immediatamente limitrofe ad esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in concreto l'utilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali zone - per relationem - deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del Codice della Strada. Ancorché commesse nell'ambito di loro competenza, gli addetti all'accertamento delle violazioni riguardanti la sosta non possono accertare violazioni a norme del Codice della Strada diverse da quelle sopra richiamate".

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

dott. MASSAVELLI Marco
Settembre 2010


 
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