Compravendita moto senza contratto -

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Patente
Domanda

Buona giornata. Ho comperato una moto, ormai da 2 anni, ed il venditore non viene a  firmare la voltura!! E' sparito, non risponde alle chiamate. Che faccio? Come posso intestare a me il veicolo?
NON VORREI APPLICARE L' ARTICOLO CC 2688. GRAZIE!!


Risposta

Analizziamo la normativa civilistica relativa alla compravendita, in rapporto alla disciplina del codice della strada, per quanto riguarda gli obblighi nel caso di trasferimento di proprietà di veicoli, per poi giungere ad una soluzione, diciamo così, che sia la più idonea al caso prospettato nel quesito.
Il codice civile, nella disciplina delle obbligazioni e dei contratti, stabilisce:
NOZIONE DI VENDITA:
Art. 1470.
Nozione.
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Art. 1376.
Contratto con effetti reali.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata , la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Tale ultima norma sta a significare che il trasferimento della proprietà (cioè l'attribuzione della qualifica di proprietario relativamente all'acquirente del bene) si ha con il semplice consenso delle parti.
Nel caso di vendita di autoveicolo o motoveicolo (comunque, bene mobile), non è prevista alcuna forma specifica per il contratto: infatti, l'articolo 1350, codice civile, non ricomprende il contratto di vendita di bene mobile (neanche di bene mobile registrato), tra quelli per i quali è obbligatoria la forma scritta.
Quindi, secondo la normativa civilistica, l'autoveicolo o motoveicolo (comunque, un bene mobile registrato) può essere venduto con il semplice consenso verbale delle parti.
Ma a tale normativa, si affianca il codice della strada…..e qui nascono i problemi.

L'articolo 94, codice della strada, stabilisce:

Art. 94.
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 653,00 a euro 3.267,00.

Le parti evidenziate in grassetto sottolineano le anomalie della procedura.
Il codice civile, per la vendita di un veicolo, richiede come sufficiente la forma libera del contratto.
Il codice della strada richiede la trascrizione della vendita presso il PRA.
La richiesta di trascrizione deve arrivare dall'acquirente: il PRA effettua la trascrizione sulla base di un atto scritto, la cui sottoscrizione deve essere autenticata o giudizialmente accertata.
Per cui, ai fini della completezza del procedimento di compravendita di un veicolo, e ai fini della normativa sulla circolazione stradale, non basta il consenso verbale delle parti (il quale sarà sufficiente ai meri fini civilistici), ma è necessario la sottoscrizione di un atto, davanti a un pubblico ufficiale (notaio o, ora anche ufficiale di anagrafe) che autentichi tale sottoscrizione.
E' vero che l'onere di provvedere alla richiesta di trascrizione rimane in capo all'acquirente, e quindi l'eventuale mancata trascrizione del passaggio di proprietà determina una sanzione nei confronti del solo acquirente (lasciando fuori il venditore), ma è onere del venditore, in qualche modo, tutelarsi, concordando, con l'acquirente che, una volta visto e piaciuto il veicolo e formalizzato verbalmente il contratto di vendita, con l'accordo verbale delle parti, si formalizzi definitivamente per iscritto la vendita, davanti al notaio o ad altro pubblico ufficiale, e solo in quel momento ci sia lo scambio tra il prezzo pattuito e i documenti di circolazione del veicolo.
Anche perché, ai fini della circolazione stradale, per quanto riguarda il procedimento sanzionatorio, responsabile della circolazione del veicolo è il soggetto indicato nell'articolo 196, codice della strada, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Ai fini degli accertamenti previsti per le violazioni del codice della strada (sia amministrative sia penali) vale (e non potrebbe essere diversamente, perché altrimenti non si avrebbe più certezza di nulla) quanto indicato nell'Archivio PRA: del fatto risponde chi risulta il proprietario.
Sarà poi il proprietario a doversi giustificare, indicando i motivi, ovviamente che siano fondati, per cui egli non è più proprietario.
Detto ciò, è evidente che non è possibile costringere con la forza il venditore a presentarsi presso un notaio, o altro ufficio competente, per la sottoscrizione del contratto di compravendita. E' anche vero che ad oggi, pare non esista ancora un atto scritto a seguito del quale l'acquirente sia costretto a formalizzare, presso il PRA, il passaggio di proprietà, entro i termini previsti dal citato articolo 94.
Potrebbe essere utile, se il venditore si rende irreperibile e non risponde al telefono, far scrivere una lettera da un avvocato, intimando al venditore medesimo di provvedere entro e non oltre un termine ben preciso alla formalizzazione del contratto di compravendita, pena la restituzione del bene, con la richiesta di restituzione di quanto versato a titolo di prezzo, e relativo risarcimento del danno.
Si resta a disposizione per ulteriori delucidazioni

dott. MASSAVELLI Marco
Settembre 2010



 
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