Notifica oltre un anno dall'infrazione -

Vai ai contenuti

Menu principale:

Notifiche ricorsi
Domanda

Spett.le vigile, in data odierna 20.01.10, è arrivata la multa di un autovelox, presa in data 1.01.2009, quindi ben più di 1 anno fa. Ora la  mia domanda è questa: essendo passati i 150gg per la notifica,come mi devo comportare?Posso far ricorso? La ringrazio.

Risposta

Articolo  201, codice della strada
Notificazione delle violazioni.

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. … … Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
…..
3……... Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
….
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Dalla norma citata si evince quanto segue:
"   Il verbale di contestazione della violazione alle norme del c.d.s. deve essere notificata ad uno dei soggetti indicati all'articolo 196, c.d.s., entro 150 giorni dall'accertamento.
"   La notifica deve avvenire nei confronti di uno dei soggetti indicati all'articolo 196, c.d.s., quale risulta dall'Archivio PRA, alla data dell'accertamento.
"   Il soggetto ai cui notificare il verbale di contestazione può essere identificato successivamente alla commissione della violazione, per vari motivi (ad esempio, mancato aggiornamento Archivio PRA, oppure veicolo intestato a Società di noleggio, la quale dichiara solo successivamente alla notifica del verbale, chi era effettivamente l'avente la materiale disponibilità del veicolo): in questo caso, la notificazione deve avvenire entro 150 giorni dalla effettiva identificazione ovvero dal momento in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
"   L'obbligo di pagare la sanzione si estingue nei confronti del soggetti a cui la notificazione del verbale non sia stata effettuata entro i termini prescritti.

Alla luce di questi principi, a parere dello scrivente, è consigliabile prendere contatti con l'Ufficio Verbali dell'organo di polizia stradale accertatore, verificare il fascicolo relativo all'accertamento, con particolare riferimento alla data e alle modalità di accertamento della violazione e all'iter seguito per le notifiche del verbale, con particolare riguardo al rispetto dei termini, e effettuare richiesta di accesso agli atti, in riferimento al verbale di contestazione.
E' necessario tenere conto della tempistica utile ai fini di un eventuale ricorso avverso il verbale di contestazione: il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla notifica.
La richiesta di accesso agli atti dovrà quindi essere presentata in tempo, per poter utilmente presentare eventuale ricorso.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, in ordine al caso specifico.


dott. MASSAVELLI Marco
Febbraio 2010

 
Torna ai contenuti | Torna al menu