Notifica e non ritirare gli atti alla Posta -

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Notifiche ricorsi
Domanda

Buongiorno, dovrei ritirare un verbale attualmente presso le Poste. Sulla cedola per il ritiro è riportata come data di notifica il 05/12/2010. Essendo oggi il 07/01/2010 posso evitare di ritirare l'atto? Così stando le cose, cosa accadrebbe? Se invece procedo al ritiro, rimane un motivo valido per impugnare il verbale?Grazie infinite

Risposta

Premesso che l'articolo 94, commi 1 e 2, codice della strada, descrivono le formalità per il rinnovo/aggiornamento della carta di circolazione in caso di trasferimento di residenza del suo intestatario:


Art. 94.
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
"1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza."


L'articolo 201, comma 1, codice della strada, indica le modalità e la tempistica per la notificazione delle violazioni. In particolare:

Art. 201.
Notificazione delle violazioni.
"1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. …….omissis……..Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. ….omissis….".


Si evidenziano i seguenti punti fondamentali:

"   L'interessato, titolare della carta di circolazione, che trasferisca altrove la propria residenza, deve comunicare di essere proprietario di veicolo all'Ufficio Anagrafe, al momento della richiesta della nuova residenza, compilando apposito modulo di cui ne viene rilasciata copia.
"   Il competente Ufficio della Motorizzazione Civile provvede all'aggiornamento della carta di circolazione, inviando alla residenza del titolare, apposita etichetta autoadesiva da applicare sulla carta di circolazione, attestante la nuova residenza.
"   Di conseguenza, viene aggiornato anche l'Archivio PRA, con l'indicazione della nuova residenza.
"   Il verbale di contestazione di violazione alle norme del cds deve essere notificato a  ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, (nel caso di specie, proprietario del veicolo) quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento, ed ovviamente alla residenza ivi indicata.
"   Nel caso in cui la residenza indicata nell'Archivio PRA sia errata, e la Pubblica Amministrazione sia impossibilitata a identificare l'interessato, e tale identificazione avvenga solo successivamente, esperite le dovute indagini, o l'Archivio PRA venga successivamente aggiornato,  la notificazione può essere effettuata  entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

Entrando nel merito del quesito, il ricorso potrebbe (il condizionale è d'obbligo, in quanto la decisione spetta all'Autorità Amministrativa o Giudiziaria, e, quindi, ad organo diverso e indipendente dall'organo accertatore) avere esito positivo, nel caso in cui l'interessato dimostri di aver espletato correttamente tutte le formalità relative alla comunicazione del cambio di residenza, e che, quindi, il ritardo non possa essere, in alcun modo, a lui addebitato.


dott. MASSAVELLI Marco
Gennaio 2010

 
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