Notifica oltre i 150 giorni a causa del cambio di residenza: valida o no? -

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Notifiche ricorsi
Domanda

Buongiorno. Ho preso una multa per divieto di sosta in quanto sostavo in un'area verde. La notifica è avvenuta successivamente ai 150 giorni previsti. Ho chiamato il comune che ha emesso la multa e mi hanno comunicato che il ritardo è stato causato dal fatto che la prima notifica era stata fatta alla mia precedente residenza. Ora, la mia precedente residenza risale a circa 3 anni fa.... Ormai sono 3 anni che ho la residenza nel nuovo comune.... Ci sono gli estremi per fare ricorso, oppure, anche se ho cambiato residenza circa 3 anni prima della multa, il comune che mi ha fatto la multa ha comunque ragione? Per quanto tempo vale questo discorso? Vi ringrazio per un Vostro cortese sollecito riscontro.
Luisa

Risposta

La data indicata sulla ricevuta per il ritiro (chiamata comunicazione di avvenuto deposito di atto non notificato - CAD), è la data in cui l'agente postale incaricato è passato presso la sua residenza per effettuare la notifica dell'atto, ma non ha trovato nessuna persona a cui notificarlo.


Legge 20 novembre 1982, n. 890
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

Articolo 8

"…omissis…
…ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica …omissis…del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione.
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso".

Ai sensi del citato articolo 8, legge 890/82, l'atto deve essere conservato a disposizione del destinatario per sei mesi ma si ha per notificato decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con la quale si comunica la giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decimo giorno. Il piego non ritirato all'atto della consegna presso la residenza, per assenza dell'interessato o di altra persona idonea al ritiro, rimane comunque a disposizione del destinatario per 6 mesi presso gli uffici postali incaricati della notifica.

E' ovvio che l'indicazione erronea della data sul CAD (05/12/2010, anziché 05/12/2009) configura un mero errore materiale, che non può non essere riconosciuto come tale dal suo destinatario, essendo palese che la tentata notifica non può essere stata effettuata nel mese di dicembre 2010, essendo oggi solo gennaio 2010,  e che può essere facilmente dimostrabile come tale dall'ente Poste e dall'ente che ha richiesto la notifica dell'atto.
Per cui, a parere di chi scrive, è opportuno provvedere al ritiro del plico, presso l'Ufficio Postale, perché il mancato ritiro determina la compiuta giacenza, che determina, a sua volta, la compiuta notifica dell'atto medesimo. Tale situazione non impedisce al procedimento sanzionatorio di spiegare i suoi effetti, ma il mancato ritiro dell'atto fa decadere per l'interessato la possibilità di esercitare i propri diritti difensivi e di presentare eventuale ricorso avverso l'atto medesimo, ritenuto eventualmente illegittimo o viziato, per un qualche motivo che si può conoscere solo conoscendo il contenuto dell'atto ritirato.

dott. MASSAVELLI Marco

Febbraio 2010

 
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