Procedimento penale per chi guida in stato di ebbrezza senza etilometro -

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Ebbrezza stupefacenti
Domanda

Spett.le vigileamico, vorrei sapere in che consistono gli "accertamenti qualitativi non invasivi o prove" di cui parla l'art. 186 c.d.s (comma terzo) posto che si tratta di mezzi di accertamento diversi dal c.d. "etilometro" (comma quarto stesso aricolo). Grazie dell'aiuto.

Risposta

Per accertamenti non invasivi si intende qualunque attività tecnica che non comporti l'introduzione di alcunchè di meccanico nell'organismo umano (nessun prelievo di sangue, tanto per intenderci) mentre la parola "prove" lascia lo spazio alla fantasia umana: una persona può essere fatta camminare su una riga, ma anche far ripetere uno scioglilingua, far stare in piedi su una gamba sola, etc. Si ritiene che, sulla base della previsione normativa, si possa accertare lo stato di ebbrezza attraverso strumenti omologati etilometro), visite mediche (referto medico) o anche soltanto sulla base della dichiarazione dell'agente di polizia che, a seguito appunto di "prove", descriva analiticamente quali sono gli elementi su cui fonda la sua convinzione (il c.d. accertamento sintomatico). Resta salva la facoltà dell'indagato (trattandosi di reato, la persona sottoposta ad accertamenti assume tale qualità) di chiedere di essere sottoposto ad accertamenti clinici, mediante prelievo ematico, per formare la prova contraria di quanto accertato.


 
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