Impianto gas di scarico non omologato -

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Dispositivi veicoli
Domanda

Buongiorno prima di tutto mi scuso per il disturbo volevo porgervi una domanda: montando un'impianto di scarico non omologato sulla moto e circolando per strada cosa prevede  esattamente il codice della strada  in cosa posso andare incontro??? Ritiro libretto di circolazione??

Risposta

Per quanto concerne la sostituzione dei dispositivi di scarico il Ministero dei trasporti, con circolare allegata in calce cui si rimanda la lettura ha dato una propria interpretazione ammettendo la possibilità di sostituire il dispositivo silenziatore di scarico con un silenziatore di sostituzione. Nel caso tuttavia nel quesito prospettato ci si riferisse invece ad una vera modifica dell'impianto di cui trattasi, la violazione è quella prevista dall'art. 78 commi 3 e 4 (sanzione di euro 389.00 e sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione).

Odello Ivano
Settembre 2010




Ministero dei Trasporti - Divisione IV Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997 Oggetto: VEICOLI A MOTORE -SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO .
"Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico  dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285). Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione,omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo. Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C. Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro. Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione.


 
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