Occupazione strada in prossimità del marciapiede -

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Strade rotatorie
Domanda

E' possibile autorizzare l'occupazione di suolo pubblico sulla sede stradale, in prossimità del marciapiedi? In caso positivo è possibile avere gli estremi della normativa di  riferimento?

Risposta

Si riporta il testo dell'articolo 20, codice della strada, che si occupa della disciplina dell'occupazione della sede stradale:

Articolo 20 - Occupazione della sede stradale

1 Sulle strade di tipo A), B), C), e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
2 L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3 Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4 Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155,00 ad Euro 624,00.
5 La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive, a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


Sulla base della citata normativa, e, nel rispetto della normativa locale vigente (in particolare, regolamento di polizia urbana, regolamento sull'occupazione del suolo pubblico), il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico è attività amministrativa discrezionale, che deve avvenire esclusivamente nel caso di sussistenza delle condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione stradale (condizioni relative alla circolazione sia dei veicoli, sia dei pedoni), le quali devono essere valutate non solo in astratto, ma in concreto dal personale del Comando di Polizia Municipale, il quale dovrà rilasciare all'ufficio competente alla concessione dell'autorizzazione, apposito parere relativo alla sussistenza della citate condizioni, nel caso si occupazione del suolo richiesto. Nessuna norma vieta in astratto l'occupazione della sede stradale, in prossimità dei marciapiedi: l'autorizzazione ad occupare dipende dalla sussistenza o meno della condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione stradale ( a meno che non esistano specifici divieti imposti da regolamenti o ordinanze comunali).

dott. MASSAVELLI Marco
Maggio 2010



 
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