In edilizia il verbale di accertamento di violazione va notificato all'interessato? -

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Amministrativa
Domanda

Quale normativa si applica per affissioni politiche (elezioni regionali) abusive cioè fuori dagli spazi consentiti? Il comune deve dotarsi di un regolamento?

Risposta

Per quanto riguarda la materia edilizia, l'irrogazione delle violazioni amministrative, in base alla normativa vigente, spetta al dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Tale soggetto emette apposita ordinanza irrogativa delle sanzioni amministrative (pecuniarie e non) previste dalla vigente normativa, in dipendenza della violazione commessa.
Nessun verbale di accertamento di violazione verrà, quindi, compilato, da parte del personale della Polizia Municipale, per la contestazione della violazione.
L'ordinanza del dirigente/responsabile dell'UTC, contenente le sanzioni irrogate, dovrà essere necessariamente notificata all'interessato, per la sua esecuzione, nei termini in essa indicati.

Se invece per verbale di accertamento di violazione, in materia edilizia, si intende il verbale di sopralluogo redatto, di regola,  da personale della Polizia Municipale, o meglio, da personale dell'UTC, che sia intervenuto unitamente a personale della P.M., e sul quale vengono evidenziati gli elementi in contrasto con il titolo autorizzativo (DIA) o, comunque, in contrasto con la normativa vigente, tale verbale non deve essere notificato all'interessato, ma farà parte del fascicolo edilizio, conservato presso l'Ufficio di Polizia Municipale e presso l'Ufficio Tecnico, a disposizione dell'interessato che intenda avvalersi del diritto di accesso agli atti amministrativi.

In materia edilizia, può essere accertata, inoltre, violazione alle norme del regolamento edilizio: in questo caso, organo accertatore, di regola, è la Polizia Municipale, competente alla irrogazione della sanzione prevista: trattandosi di violazione amministrativa, si applica la disciplina generale prevista dalla legge 689/81, con obbligo di contestazione/notificazione del verbale di accertamento all'interessato.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti, nel caso di proposizione di quesito più dettagliato.


Dott. Marco Massavelli
Gennaio 2010

 
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