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Parcheggio in area privata, applicazione Codice della Strada

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Domanda

Fermo macchina in parcheggio area privata ma facoltativamente aperta al pubblico.
Avendo parcheggiato la macchina in un parcheggio di area privata ma facoltativamente a discrezione del proprietario (parroco protempore della parrocchia) aperta in coincidenza di manifestazioni anche al pubblico cittadino, mi ritrovo una contravvenzione per mancanza di esposizione del tagliando assicurativo, avendola sospesa per la delibera regionale che vieta la circolazione in determinati periodi a macchine euro zero, la domanda che mi sono posto: può la polizia municipale fare la contravvenzione in questo parcheggio di
area privata, cintato e con la possibilità di accesso mediante un cancello carraio?

Risposta

L'articolo 2, comma 1, codice della strada, prescrive che:
"Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce ''strada'' l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali".

Rilevante per l'applicazione della disciplina del codice della strada è la circolazione di un numero indeterminato e indiscriminato di persone nella strada o nell'area interessata, indipendentemente dal fatto che questa sia pubblica o privata.
Rileva, inoltre, anche il fatto che l'utilizzo della strada soddisfi un interesse pubblico e non un mero interesse privato.

Nel caso prospettato nel quesito, siamo in presenza di un'area privata, per di più recintata e con accesso impedito da cancello, che viene aperta solo per determinate occasioni, a discrezione del titolare del diritto di proprietà su tale area.
Si ritiene, quindi, con ragionevole certezza, che tale area sia privata, ad uso privato, e concesso esclusivamente a discrezione del proprietario: in tale caso, non è consentita l'applicazione della disciplina prevista dal codice della strada.
La polizia municipale, quindi, non ha alcun potere di accertamento e contestazione di violazioni alle norme del codice della strada in tale area di parcheggio.
L'accertamento della mancata esposizione del tagliando assicurativo, quindi, a parere di chi scrive, e con tutte le cautele del caso, non avendo conoscenza diretta della concreta fattispecie, oggetto della contestazione, non si ritiene legittima.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.

dott. MASSAVELLI Marco
Novembre 2011


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