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Buongiorno, a mio figlio neopatentato e stato elevato verbale per violazione art.141 comma 3 e 8, velocità non commisurata alle situazioni ambientali. Il conducente del veicolo sopra indicato ometteva di regolare adeguatamente la velocità, in modo da costituire pericolo in prossimità di una scuola, come da apposito segnale situato in via garibaldi angolo via cavour. L'unico segnale situato in quel luogo e "ATTRAVERSAMENTO PEDONALE" (a mio avviso non indica la presenza di una scuola ) che da cds non impone lo stop, ma di moderare la velocità e all'occorrenza fermarsi, il tratto di strada in questione e un incrocio su piazza isola pedonale parcheggi e ingresso ztl , impossibile procedere oltre i 20 /30 km orari, ipotizzando che non abbia dato precedenza a qualche pedone l'agente lo avrebbe sicuramente sanzionato e comunque nel verbale non è menzionato, inoltre ben due telecamere di sicurezza avranno sicuramente ripreso l' accaduto. E ammissibile il ricorso ? eventualmente in questo caso è preferibile ricorso al prefetto o al giudice di pace ? Grazie
Il ricorso è ovviamente sempre possibile, nel rispetto dei tempi e delle disposizioni previste dal codice della strada e dal d.lg.s 150/2011.
Nel caso di specie, l’articolo 141, codice della strada, sanziona la velocità pericolosa/non commisurata a diverse situazioni ambientali.
La descrizione relativa alla violazione che concretizza una velocità non commisurata deve essere contestualizzata, ovviamente, rispetto allo stato dei luoghi ove circolava il veicolo, e deve contenere elementi oggettivi che determinino, appunto, in maniera oggettiva (e non solo soggettiva) l’accertamento della violazione stessa.
In presenza di mere formule di stile e in assenza di elementi oggettivi di riscontro, potendosi così rinvenire un errore di percezione dell’agente accertatore, è, ovvio, che il verbale può essere archiviato proprio perché mancante di prove oggettive che rappresentino concretamente la commessa violazione. Al riguardo esiste copiosa e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
dott. MASSAVELLI Marco
Novembre 2012