Vorrei porvi un quesito che credo sia di interesse per tutti. Il parere del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 972663 del 7 agosto 2008, che riporto integralmente, ma che non mi pare sia presente sul vostro sito, sembra abbia fatto un po’ di chiarezza sulle indubbie velleità di far cassa dei comuni. Dico …sembra…. perché non ho idea di quale valore giuridico abbia un “Parere” e vedo che le strisce pedonali colorate, molto pericolose per i motociclisti ed i semafori rallentatori che sono stati dichiarati illegittimi, sono ancora al loro posto. In effetti un cartello indica o dovrebbe indicare qualche pericolo, obbligo o situazione realmente esistente. Se il controllo della velocità non e’ presente il cartello  non e’ veritiero e, quel che e’ peggio per la sicurezza, può indurre qualche automobilista a frenate improvvise e a rischi di tamponamento. Quando poi vedo cartelli del tipo : in tutto il comune di…….. e’ in atto il controllo elettronico della velocità…. Oltre a ritenere che questo tipo di cartelli non sia previsto dal codice, mi rendo conto che chi ritiene che il principio guida di alcune amministrazioni comunali di cui i vigili sono la  struttura esecutiva sia stato ….Fare Cassa!. Forse non ha tutti i torti….Bene, dopo questo sfogo che non e’ assolutamente rivolto alla realtà in cui voi operate che non conosco ed alla vostra professionalità, la domanda e’:

dopo questa circolare cambia qualche cosa anche a livello giuridico, o e’ l’ennesima lettera che c’e’, ma nessuno l’ha ricevuta….. Grazie

Prot. n° 972663 del 07 agosto 2008

Oggetto: - Segnalamento delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità.

Richiesta di parere Rif. Prot. n° 14679 del 29.05.2008


Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si premette quanto segue.
L’art. 3 c. 1 lett. b) del DL n° 117/2007, convertito con L. n° 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.

Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione

luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c).

I segnali stradali di cui all’art. 1 c. 1 lett. a) devono essere realizzati secondo quanto disposto dal successivo c. 2; i dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1 lettera c), devono essere realizzati secondo quanto disposto dall’art. 1 c. 4 e installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità; in ogni caso devono essere rispettate le distanze di cui all’art. 2 c. 1, con le precisazioni di cui al successivo c. 2.
Ciò premesso si osserva che l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee, ancorché non vietata dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia utilizzata, e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere.

Si richiama, al riguardo, il paragrafo 5.3.3 della Direttiva Ministeriale 24.10.2000 “Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”, che stigmatizza l’impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo di strada, laddove la corretta tecnica di installazione richiede che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare.
Nel caso in argomento, relativo alle postazioni di controllo temporanee, peraltro, appaiono più indicati i dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo dei veicoli utilizzati dagli organi

di polizia stradale.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
FM/RS
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)

 

La nota che ha citato è appunto "soltanto" un parere che molte amministrazioni hanno effettivamente ignorato lasciando la segnaletica fissa anche quando non è effettivamente presente il dispositivo di controllo della velocità.

Si ritiene comunque che la presenza di un segnale fisso (nonostante il parere ministeriale lo preferirebbe mobile e presente soltanto quando è in essere il controllo della velocità) non possa in alcun modo incidere sulla validità degli accertamenti effettuati, poiché è chiaro che quando questi ultimi sono stati effettuati il servizio di controllo della velocità era effettivamente in essere, quindi anche il segnale era legittimamente installato rappresentando una situazione reale.

Per quanto riguarda l'affermazione secondo la quale "Se il controllo della velocita’ non e’ presente il cartello  non e’ veritiero e, quel che e’ peggio per la sicurezza, puo’ indurre qualche automobilista a frenate improvvise e a rischi di tamponamento.", francamente non si comprende come tale situazione di pericolo si possa rappresentare soltanto se il segnale non è "veritiero"... anche con il segnale "veritiero", cioè installato quando il controllo della velocità è effettivamente in essere, qualche utente potrebbe comunque frenare improvvisamente alla vista del segnale, a prescindere dalla presenza o meno del dispositivo di controllo.

Luca Tassoni

Ottobre 2008