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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Modifica della circolare prot. n. 2690/4214A-B173 del 16.12.1993 concernente le verifiche e prove a gruppi di mezzi secondo i paragrafi 29 e 49 dell’allegato 1 appendice 2 dell’Accordo Atp.




Circolare Div. 3 Prot. 37795

Roma, 16 aprile 2009

OGGETTO: Modifica della circolare prot. n. 2690/4214A-B173 del 16.12.1993 concernente le verifiche e prove a gruppi di mezzi secondo i paragrafi 29 e 49 dell’allegato 1 appendice 2 dell’Accordo Atp.


In relazione ai quesiti pervenuti a questa Direzione Generale concernenti la circolare indicata in oggetto, la stessa è così modificata.

Dopo le parole “… dichiarazione del manutentore” al punto 2 capoverso 1 è aggiunto di seguito: “nonché la residenza degli intestatari delle carte di circolazione dei veicoli devono appartenere alla medesima Regione od a Regioni contigue.”



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio VITELLI


In fondo Stralcio della circolare prot. n. 2690/4214A-B173 del 16.12.1993

OGGETTO: Prove a gruppi secondo i paragrafi 29 e 49 dell'Allegato 1 Appendice 2 dell'Accordo A.T.P.


Avendo riscontrato che nell'applicazione della norma in oggetto vi sono difformità operative tra le diverse stazioni di prova, considerato che la situazione italiana del mondo del trasporto si caratterizza per una notevole frammentazione di diversi soggetti che effettuano per una stessa Ditta produttrice un determinato tipo di trasporto di merce deperibile, si ritiene opportuno emanare ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme previste dai paragrafi citati in oggetto.

Le stazioni di prova, a cui spetta la competenza, possono applicare le norme suddette con le avvertenze seguenti:
 
1. ATTESTAZIONI INTERNAZIONALI

 - i mezzi devono essere dello stesso costruttore (come risulta dai dati indicati sulle attestazioni o dalla marcatura presente sui mezzi stessi);
 - i mezzi devono rispondere ai requisiti previsti dal paragrafo 2 dell'Allegato 1 Appendice 1 dell'Accordo A.T.P. (anche se non appartenenti alla stessa omologazione);
 - i mezzi devono appartenere allo stesso proprietario (come risulta dalla carta di circolazione o da eventuale passaggio di proprietà in corso).

2. ATTESTAZIONI NAZIONALI

Sono applicabili gli stessi criteri di cui al punto 1, tranne l'ammissibilità che i mezzi possano appartenere a proprietari diversi purché siano usati per il trasporto di merce dello stesso distributore (dichiarazione del distributore con allegati contratti di distribuzione) e siano mantenuti dallo stesso deposito (dichiarazione del manutentore) nonché la residenza degli intestatari delle carte di circolazione dei veicoli devono appartenere alla medesima Regione od a Regioni contigue.

I mezzi da sottoporre alla prova isotermica devono essere scelti in funzione del loro degrado, spessore delle pareti, guarnizione porte, ecc.

Tutti i mezzi devono, però, essere verificati per quanto attiene la funzionalità dei gruppi frigoriferi, purché siano di tipo omologato, mediante una prova pratica di raggiungimento della minima temperatura prevista per la classe e di corretto funzionamento del termostato. In questo caso può essere applicato anche il paragrafo 41 dell'Accordo A.T.P.

Per i gruppi frigoriferi omologati, sprovvisti di targhetta di riconoscimento, deve essere richiesta al costruttore una nuova targhetta insieme ad un certificato d'origine o duplicato della dichiarazione di conformità del gruppo. Le stazioni di prova devono verificare il corretto montaggio della targhetta.

Per i gruppi frigoriferi non omologati o privi di targhetta con numero di omologazione si deve effettuare la prova di efficienza.

Per tutti i mezzi refrigerati, sempre di tipo omologato, deve essere verificato, oltre all'effettuazione delle prove a campione, il raggiungimento delle temperature minime previste per le rispettive classi per i mezzi non sottoposti a prova in stazione di prova controllando l'avvenuto congelamento del liquido eutettico.



IL DIRETTORE CENTRALE

 
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