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Catene in tessuto AutoSock - Calze da neve

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Catene in tessuto AutoSock - Esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Terza Ter, N. 06482/2013 REG. PROV. COLL. N. 08446/2012 REG. RIC.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Prot. n. 300/A/8321/13/105/1/2
Roma, 5 novembre 2013

OGGETTO: Catene in tessuto AutoSock - Esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Terza Ter, N. 06482/2013 REG. PROV. COLL. N. 08446/2012 REG. RIC.
Per i Compartimenti Polizia Stradale e il CAPS di Cesena si fa seguito alle precedenti note del Servizio Polizia Stradale n. 300/A/482/13/105/1/2 del 16.01.2013 e n. 300/A/1467/13/105/1/2 del 22.02.2013.
Pervengono, da parte di Prefetture e organi di polizia stradale, richieste di determinazioni in ordine alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in oggetto indicata (All. n. 1), che ha annullato il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Direzione Generale per la Motorizzazione, dell'11 luglio 2012, prot. n. 19882 RU, concernente l'applicazione della normativa italiana ai dispositivi per la marcia su neve o ghiaccio ed ai sistemi antislittamento prodotti dalla società AutoSock Operations A.S.
Il citato provvedimento della Motorizzazione aveva in sostanza sancito la non conformità dei dispositivi in esame ai requisiti prescritti dal D.M. 10 maggio 2011 e quindi l'inidoneità ad essere utilizzati in alternativa ai pneumatici invernali o agli altri mezzi antisdrucciolevoli equivalenti.
Il predetto dicastero, interessato da quest'Ufficio dopo la decisione del TAR, ha ribadito la fondatezza tecnico-giuridica del proprio provvedimento e comunicato di aver esperito ricorso al Consiglio di Stato (All. n. 2).
È pertanto opportuno, prima di assumere qualsiasi atteggiamento operativo da parte degli organi di polizia stradale, suscettibile di contestazione, attendere l'esito del ricorso e le determinazioni conclusive del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, amministrazione preposta nel nostro ordinamento all'approvazione ed omologazione dei dispositivi dei veicoli.
* * *
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè

Allegato 1
T.A.R. Lazio - 28/06/2013, n. 6482



Allegato 2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 22977

Roma, 18 settembre 2013

OGGETTO: Dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici dei veicoli: AutoSock Operations A. S./Ministero Infrastrutture e Trasporti. Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6482/2013 del 28.06.2013.

Come codesto Servizio evidenzia nella propria ministeriale di pari numero concernente l'oggetto, con la sentenza 6482/2013 del 28 giugno 2013 il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso della AutoSock Operations produttrice di dispositivi supplementari di aderenza in materiale tessile, avverso il "provvedimento" - in realtà, una ministeriale in risposta ad una nota dello Studio legale patrocinante gli interessi della Società - con la quale questo Ministero aveva illustrato la non conformità dei prodotti in questione ai requisiti prescritti dal D.M. 10 maggio 2011 (1) "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza ... ".

Lo Studio legale ha provveduto ad inoltrare a tutte le Prefetture copia della sentenza esplicitando che i prodotti di cui si sta trattando possono essere usati legittimamente sul Territorio nazionale "in osservanza del segnale stradale che richiede l'utilizzo delle catene da neve o degli pneumatici da neve ... ".

L'Amministrazione ha esperito ricorso al Consiglio di Stato ed ha ribadito ed ulteriormente argomentato le motivazioni di natura, sia normativa che tecnica, sulle quali è fondato il proprio convincimento. Resta perciò in attesa delle determinazioni dell'alto Consesso adito.

Il DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli

 
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